Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, adottato per contrastare gli effetti dell’emergenza Coronavirus sull’economia (decreto Cura Italia), riscrive il calendario dei versamenti e degli adempimenti in scadenza per imprese e professionisti. In primo luogo, il provvedimento conferma la remissione in termini al 20 marzo 2020 di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi scaduti il 16 marzo. Per le attività economiche maggiormente colpite dai provvedimenti di sospensione delle attività (imprese del settore turistico, filiere dello spettacolo, ristorazione, sport e cultura) si prevede la sospensione dal 2 marzo al 30 aprile del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente assimilato, dei contributi e premi INAIL, nonché dell’IVA. I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il 31 maggio 2020 (1° giugno poiché il termine cade di domenica), con facoltà di dilazionare il pagamento in cinque rate mensili. Le società sportive dilettantistiche e professionistiche potranno rinviare al 30 giugno il pagamento in unica soluzione o in cinque rate. Il decreto Cura Italia rinvia poi al 30 giugno 2020, per tutti i contribuenti, i termini per l’esecuzione di tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra l’8 e il 31 marzo relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, IVA, contributi e premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio. I soggetti con ricavi o compensi superiori alla soglia di 2 milioni di euro non potranno beneficiare di alcuna sospensione dei versamenti e potranno fruire esclusivamente del rinvio tecnico della scadenza dal 16 al 20 marzo. Per le persone fisiche e i soggetti diversi che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede nei comuni della vecchia “zona rossa” istituita dal D.P.C.M. 1° marzo 2020, resta ferma la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. Differiti al 31 maggio 2020 (1° giugno) anche i termini del 28 febbraio 2020 per il pagamento delle rate relative alla pace fiscale (rottamazione ter, definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea) e del 31 marzo 2020 relativamente alla seconda rata del saldo e stralcio. Rinviate anche le tasse sul gioco. I termini per il versamento del prelievo unico erariale (PREU) e del canone concessorio, in scadenza il 30 aprile, sono infatti prorogati al 29 maggio 2020. Le sospensioni in sintesi Chi Cosa Sospensione Ripresa Imprese del settore turistico, filiere dello spettacolo, ristorazione, sport e cultura (1) - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria - IVA in scadenza a marzo Dal 2 marzo al 30 aprile 2020 Versamenti da effettuare in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) oppure in massimo di 5 rate mensili a partire dalla stessa data. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato in precedenza Associazioni e società sportive (professionistiche e dilettantistiche) Versamento entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno Persone fisiche, imprese ed enti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato Adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (2) Dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 Contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro - Versamenti da autoliquidazione relativi a ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale effettuate in qualità di sostituti d’imposta - Versamenti IVA - Contributi previdenziali e assistenziali - Premi per l’assicurazione obbligatoria Dall’8 marzo al 31 marzo 2020 Versamenti da effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato in precedenza Contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro Versamenti fiscali e contributivi in scadenza al 16 marzo 2020 - Versamenti da effettuare entro il 20 marzo 2020 Contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro Non sono assoggettati alle ritenute d’acconto ex articoli 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973 da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato Dal 17 al 31 marzo 2020 L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto è versato direttamente dal contribuente in unica soluzione, entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) in unica soluzione o in massimo 5 rate mensili Persone fisiche, imprese ed enti che al 21 febbraio 2020 avevano residenza, sede legale o operativa nei Comuni della zona rossa istituita dal D.P.C.M. 1° marzo 2020 - Versamenti e adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché degli accertamenti esecutivi - Ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato Dal 21 febbraio al 31 marzo 2020 Versamenti da effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato in precedenza Settore dei giochi - Versamento PREU e del canone concessorio (3) In scadenza entro il 30 aprile 2020 Versamenti da effettuare entro il 29 maggio 2020, in unica soluzione oppure con rate mensili di pari importo, compresi gli interessi legali calcolati giorno per giorno In caso di pagamenti rateali, la prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020 Tutti i contribuenti Versamenti dovuti in base a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 Versamenti da effettuare entro il 30 giugno 2020 Pace fiscale Rottamazione ter, saldo e stralcio (seconda rata), definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea Rate in scadenza, rispettivamente, al 28 febbraio, e 31 marzo 2020 Versamenti da effettuare entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) (1) Si tratta di: - imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, guide e assistenti turistici; - federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive (professionistiche e dilettantistiche), gestori di stadi e impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; - teatri, sale da concerto, cinema, discoteche, sale da ballo, etc.; - organizzatori di corsi, fiere ed eventi; - gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; - gestori di musei, biblioteche, archivi, giardini, riserve e luoghi culturali; - asili nido e servizi di assistenza e didattica, scuole guida, ecc; - soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; - aziende termali e centri per il benessere; - soggetti che gestiscono parchi divertimento o tematici; - strutture che gestiscono servizi e stazioni di trasporto, compresi i servizi di noleggio; - servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; - Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che esercitano una o più attività di interesse generale. (2) La sospensione non riguarda i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. (3) Per le sale bingo non è dovuto il canone di concessione a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.