Con le proroghe introdotte a seguito della crisi generatasi con l’epidemia da Coronavirus, i contribuenti si sono trovati di fronte a un vero e proprio rebus. Per come sono state scritte e impostate, le proroghe nascondono molte insidie e, almeno ad una prima lettura, appaiono del tutto insufficienti a tamponare una situazione che, giorno dopo giorno, si fa sempre più delicata anche dal punto di vista economico e non solo sanitario. Al di là delle critiche, però, occorre fare i conti con l’attuale norma e, pertanto, è opportuno valutarne tutti gli aspetti e le ricadute, in termini di convenienza o meno ad applicare le proroghe. Questo discorso si fa ancora più interessante se si parla di versamento del saldo IVA dovuto in base alla dichiarazione annuale (a tale proposito, si ricorda che il termine della presentazione della stessa slitta dal 30 aprile al 30 giugno 2020). Proviamo ad analizzare le varie possibilità che possono essere seguite per questo adempimento, partendo dalle regole “ordinarie”. Saldo IVA: le regole generali Tralasciando per un attimo le proroghe (aspetto su cui torneremo di seguito), per il saldo derivante dalla dichiarazione IVA, il contribuente ha sostanzialmente due possibilità: - effettuare il versamento entro il 16 marzo, con possibilità di rateizzare; Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il 16 marzo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre (quindi, al massimo 11 rate). Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via. - differire il versamento alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. In quest’ultimo caso è possibile versare il saldo: - in unica soluzione il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per mese oppure scegliere di rateizzarlo applicando le stesse regole previste per le imposte dirette (rate da versare il 30 giugno e poi ogni 16 del mese, fino, al massimo a novembre - quindi massimo 6 rate); - in unica soluzione il 30 luglio applicando, oltre alle suddette maggiorazioni dello 0,40% per mese, anche l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per il differimento a luglio oppure scegliere di rateizzarlo applicando le stesse regole previste per le imposte dirette (rate da versare il 30 luglio e poi ogni 16 del mese, fino, al massimo a novembre - quindi massimo 5 rate). Le proroghe previste dal decreto Cura Italia Il D.L. n. 18/2020 prevede proroghe generali valide per tutti i contribuenti e proroghe particolari solo per alcuni di essi. In particolare, per tutti e su tutto il territorio nazionale, scatta la proroga dal 16 marzo al 20 marzo. In aggiunta, ci sono categorie di soggetti che beneficiano di un maggior termine per versare. Infatti, è possibile effettuare il versamento il 1° giugno in unica soluzione o in 5 rate mensili a partire da maggio (quindi, 1° giugno, 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto e 30 settembre), senza sanzioni e interessi: - i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. (quindi, per i soggetti solari, 2019); - coloro che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto (elenco riportato all’art. 8, D.L. n. 9/2020 e all’art. 61, D.L. n. 18/2020 e i cui codici ATECO sono stati elencati nella risoluzione n. 12/E/2020); - i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della prima zona rossa (allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020). Pro e contro da valutare Come appare evidente, l’unico vero vantaggio di utilizzare le suddette proroghe, oltre all’aspetto finanziario, per niente trascurabile, da parte di chi si trova in crisi di liquidità (ad esempio perché ha l’attività chiusa), è quello di poter “congelare” il versamento fino al 31 maggio. Va però ricordato che, a giugno, salvo eventuali proroghe, allo stato attuale del tutto remote, sono in scadenza anche i versamenti delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (e IRAP). Pertanto, ci si potrebbe ritrovare in un problema di liquidità ancor più grave di quello attuale. In definitiva, il consiglio, per chi, pur rientrando nelle ulteriori proroghe, è in grado di onorare i versamenti e aveva pianificato, già da prima della crisi, il versamento (anche rateale) a partire dal 16 marzo, è quello di versare il dovuto in base alle scadenze “ordinarie”. Chiaramente, versando la prima o unica rata entro il 20 marzo e applicando, in caso di rateazione, le regole sopra esposte. All’estremo opposto, per chi dovesse, invece, subire in maniera più drastica la crisi (e quindi, non disporre delle somme necessarie al versamento), ci sarebbe sempre la possibilità di posticipare il versamento alla data ultima del 30 luglio, applicando le maggiorazioni e (nel caso di rateazione), gli interessi di cui si è detto.