Nella seduta del 6 aprile 2020 il Consiglio di Ministri ha approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, un decreto-legge contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia. Il decreto-legge “liquidità”, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dedica un capitolo alle misure fiscali e contabili. Cosa prevede? Certificazioni Uniche Il decreto legge in commento rimette nei termini la trasmissione e la consegna delle certificazioni (CU) rilasciate dai sostituti d’imposta che dovevano essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate e consegnate ai sostituiti entro la trascorsa data del 31 marzo. L’intervento, seppure tardivo, consente ai sostituti d’imposta che, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono riusciti a provvedere entro tale data ai due predetti adempimenti, di completare le operazioni, di trasmissione e di consegna delle certificazioni entro il nuovo termine fissato, per il solo anno 2020, al prossimo 30 aprile. In particolare, viene differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomi. Il differimento non pregiudica la necessità dei sostituiti e degli operatori di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare o trasmettere le dichiarazioni dei redditi con i modelli 730. Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri dispone poi la non applicabilità delle sanzioni nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020. Resta fermo il maggior termine previsto a regime per la trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter del citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Entro il prossimo 30 aprile anche queste certificazioni dovranno, però, essere in possesso dei sostituiti. Assistenza fiscale Anche l’assistenza fiscale si adegua ai divieti e alle difficoltà di spostamenti derivanti dalle misure emergenziali Covid-19. I CAF e i professionisti abilitati possono acquisire telematicamente le deleghe dei contribuenti necessarie per gestire l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730, salvo acquisire gli originali alla cessazione delle attuali misure restrittive. Come si rileva dalla Relazione di accompagnamento del provvedimento, in caso di necessità determinata, ad esempio, dall’indisponibilità di strumenti quali stampanti o scanner, il contribuente può inviare una delega non sottoscritta ma accompagnata da una autorizzazione resa, ad esempio, con strumenti informatici quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell’intermediario. Le stesse modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS, come ad esempio la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, presentazione del modello RED e la richiesta del Reddito di cittadinanza. Tutte queste misure, intese a consentire ai contribuenti di richiedere benefici e assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando loro di spostarsi dalle proprie abitazioni, debbono però essere tempestivamente regolarizzate alla cessazione dell’attuale periodo di emergenza. Ritenute fiscali negli appalti Viene, infine, disposta la proroga dei certificati previsti dall’articolo 17- bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, che consentono alle imprese interessate dalle disposizioni in materia di appalti di cui al DL 124/2019 di non essere soggette all’obbligo di verifica fiscale della regolarità degli assuntori di contratti di appalto, subappalto, prestazioni d’opera dall’importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. I certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020. L’attività ridotta degli Uffici e le difficoltà di accesso avrebbero indubbiamente reso problematico rilascio della certificazione, compromettendo l’assegnazione dei lavori. Nessun alleggerimento è però previsto per lo svolgimento delle attività di controllo e verifica richiesta per i contratti in corso.