Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Lo prevede il decreto Liquidità, con l’obiettivo di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti. Se invece, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre 2020, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento. Sono le novità dettate dal decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020) per semplificare il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Quali sono le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle e-fatture? Disciplina dell’imposta di bollo L’imposta di bollo (stabilita in 2 euro) si applica sulle fatture il cui importo complessivo è pari o superiore a 77,47 euro che non sono di regola assoggettate ad IVA. In particolare, sono soggette a marca da bollo le fatture (di importo superiore a 77,47 euro) relative a operazioni: - fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972) e territoriale (articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972); - escluse dalla base imponibile dell’IVA (art. 15); - esenti da IVA (art. 10); - non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette - art. 8, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 633/1972); - effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi e del regime forfetario. Il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha previsto che, a partire dalle fatture inviate dal 1° gennaio 2020, e con l’avvento della fatturazione elettronica, è consentito all’Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle stesse fatture, di verificare con procedure automatizzate il corretto assolvimento dell’imposta di bollo. Sulla base della richiamata disposizione, l’Agenzia rende noto a ciascun soggetto passivo IVA l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio. Sono esenti da marca da bollo: - fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette a IVA; - fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci e a cessioni intracomunitarie di beni; - fatture soggette al reverse charge e cessioni di rottami. Ambito soggettivo Sono soggetti passivi dell’imposta di bollo le seguenti categorie di contribuenti: - imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, etc.; - lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali; - società di persone, società semplici, S.n.c., S.a.s., studi associati; - società di capitali ed enti commerciali, S.p.a., S.r.l., soc. cooperative, S.a.p.a., Enti pubblici e privati diversi dalle società; - istituti di credito, SIM, altri intermediari finanziari, società fiduciarie; - enti che non svolgono attività commerciali; - organi e amministrazioni dello Stato; - altri soggetti. Come pagare l’imposta Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari (come le fatture elettroniche) sono regolamentate dal D.M. 17 giugno 2014. Il pagamento dei bolli virtuali utilizzati nell'anno di imposta avviene tramite il modello F24, utilizzabile nella sola modalità telematica. È inoltre possibile utilizzare tale versamento a compensazione di eventuali crediti. I codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti: 2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014 2522 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo rimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014 2523 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014 2524 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014 2525 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI 2526 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI Mentre il pagamento dei bolli per libri, registri e altri documenti di questo tipo rilevanti ai fini fiscali deve essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per quanto riguarda le fatture elettroniche le scadenze sono modificate rispetto al passato. Con l'introduzione dell'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, il bollo sulle fatture elettroniche deve essere pagato trimestralmente entro il giorno 20 del primo mese successivo. Una specifica funzione calcola e rende noto l'ammontare dell'imposta da pagare per ogni trimestre direttamente dal proprio account, basandosi sui dati delle fatture transitate dal Sistema di Interscambio. Per ciascuna scadenza, con un semplice click, sono immediatamente disponibili i modelli F24 già compilati. Ad esempio Entro il 20 aprile occorre versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre. In questa ipotesi si rammenta che l’Agenzia delle Entrate propone un calcolo sulla base delle indicazioni del contribuente presenti nella fattura inviata al Sistema di Interscambio, nel periodo dal 1° gennaio-31 marzo. Si tratta delle fatture B2B e B2C per le quali la data di consegna (contenuta nella ricevuta di consegna che il SdI invia al trasmittente) o la data di messa a disposizione (presente nella ricevuta di messa a disposizione che il SdI invia al trasmittente) è compresa nel trimestre di riferimento. Il calcolo fornito può essere variato dal contribuente modificando il numero delle fatture, nel campo “N. Documenti dichiarati”, per le quali si intende versare il bollo; conseguentemente viene cambiato dal sistema l’importo complessivo dovuto, per tenere conto, ad esempio, dell’imposta di bollo non correttamente calcolata a seguito della mancata spunta in sede di predisposizione della fattura elettronica (mancata compilazione del blocco “Dati bollo” del tracciato xml). Nell’emissione della fattura elettronica, diversa è solo la modalità di assolvimento: nel caso delle fatture elettroniche può essere anche di tipo virtuale. Omesso pagamento dell’imposta di bollo Nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio il decreto Crescita ha previsto una nuova procedura di comunicazione telematica tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, l’Amministrazione finanziaria comunica con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare, nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Attenzione Le sanzioni sono ridotte a 1/3 se il contribuente effettua il pagamento nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora il contribuente nonprovveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo degli importi non versati. Versamento semestrale dell’imposta Con una modifica inserita in sede di conversione, il decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) ha previsto che nel caso in cui il tributo non superi la soglia annua di 1.000 euro, il versamento possa essere assolto con cadenza semestrale: - entro il 16 giugno - entro il 16 dicembre di ciascun anno. Le novità del decreto Liquidità Da ultimo, il decreto Liquidità imprese stabilisce che - nell’ipotesi in cui l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 1° trimestre sia inferiore a 250 euro - il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio). Qualora l’imposta del 1° e 2° trimestre risulti inferiore a 250 euro, il versamento può essere eseguito entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre).