Una delle novità contenute nel decreto Liquidità (art. 36, D.L. n. 23/2020) è la proroga, tra gli altri, dei processi tributari e del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, fino all’11 maggio 2020. Il decreto Cura Italia aveva sospeso le udienze - sia di merito, sia cautelari - e, in virtù delle nuove modifiche, tale sospensione sarà fino all’11 maggio 2020. Per le udienze cautelari, va evidenziato che la mancanza di una decisione non dovrebbe comportare alcuna conseguenza in capo al contribuente, attesa la sospensione dei pagamenti fino al 31 maggio per tutti i carichi affidati all’agente della riscossione. Il decreto Liquidità interviene poi prorogando anche le scadenze stabilite dal decreto Cura Italia (art. 83, commi 1 e 2) più in generale per la sospensione dei termini dei processi estesa anche ai giudizi tributari. In particolare, l’art. 83 del decreto prevedeva la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile dei procedimenti e delle relative scadenze legate all’impugnazione, includendo espressamente anche le notifiche del ricorso/reclamo. Con il decreto Liquidità i termini della sospensione vengono portati, dunque, dal 15 aprile all’11 maggio 2020, con la conseguenza che la pausa complessiva da considerare sarà di 64 giorni (9 marzo/11 maggio inclusi). Tale nuovo termine influisce, ovviamente, non solo per la scadenza dell’impugnazione, ma anche per l’ipotesi di acquiescenza ovvero per la presentazione dell’istanza di adesione, come recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 23 marzo 2020, n. 6/E. Le conseguenze pratiche della proroga della sospensione La sospensione dei termini di impugnazione, in ambito tributario, interesserà anche la scadenza del pagamento per l’ipotesi di acquiescenza all’atto o per la presentazione dell’istanza di adesione o ancora, in caso di adesione conclusasi negativamente, sui nuovi termini per proporre ricorso. Le ipotesi che si potrebbero verificare sono: a) atti impositivi i cui termini ordinari di 60 giorni scadrebbero nel periodo tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020: per conoscere il nuovo termine di impugnazione, per il pagamento in acquiescenza o per la presentazione dell’istanza di adesione, occorre sommare agli ordinari 60 giorni i 64 di sospensione. Per esemplificare, si ipotizzi un avviso di accertamento notificato lo scorso 2 marzo, la cui scadenza ordinaria sarebbe il 1° maggio prorogato al primo giorno lavorativo utile, ossia il 4 maggio, ma aggiungendo i 64 giorni della “nuova” pausa, la scadenza diviene il 6 luglio (atteso che il 4 è sabato). b) atti impositivi notificati tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020: per espressa disposizione, il decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione, con inizio dal 12 maggio 2020. Non dovrebbe trattarsi di un’ipotesi frequente (le attività degli uffici dovrebbero essere sospese dall’8 marzo al 31 maggio), in ogni caso ove il contribuente ricevesse un atto impositivo nella finestra temporale 9 marzo-11 maggio 2020, il termine per l’impugnazione dell’atto scadrebbero l’11 luglio 2020 (ovvero nei 60 giorni successivi al 12 maggio); c) atti impositivi per i quali, prima del 9 marzo, era stata presentata istanza di accertamento con adesione: in tale ipotesi occorrerà considerare un totale di 214 giorni dalla data di notifica. Ipotizzando un accertamento notificato il 10 dicembre 2019, per il quale il 10 gennaio era stata presentata istanza di accertamento con adesione, la nuova scadenza per ricorrere sarà il 11 luglio (60 + 90 + 64). Naturalmente, ove la scadenza dei termini per ricorrere, per l’effetto congiunto della sospensione stabilita dal decreto Liquidità e di quella relativa alla procedura di accertamento con adesione, venisse a scadere nel mese di agosto o oltre, occorrerebbe computare anche la sospensione feriale di 31 giorni. Gli atti processuali sospesi La proroga dei termini rileva per i ricorsi introduttivi, per la costituzione in giudizio, per le impugnazioni delle sentenze in Commissione regionale e dinanzi alla Corte di Cassazione, per il deposito di controdeduzioni, controricorsi e ricorsi incidentali nonché per il deposito di documenti e memorie. Per queste due ultime ipotesi, è previsto il meccanismo del computo a ritroso dei termini rispetto alla data fissata per l’udienza. Per espressa previsione normativa, le udienze dovranno essere fissate consentendo la fruizione dei termini per tali depositi. Ad esempio Se l’udienza è stata già fissata per il 18 maggio, decorrendo dal termine della sospensione (11 maggio) meno di 20 giorni previsti a ritroso per il deposito dei documenti, la data dell’udienza dovrà essere posticipata a data successiva. Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario Il decreto Liquidità, inoltre, al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità analogiche (cartacea), prevede l’obbligo di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche. In ultimo, gli Uffici giudiziari potranno notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite PEC nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente. Il difensore, quindi, riceverà non solo le notifiche processuali ma anche gli atti relativi alle spese di giustizia, per le quali dovrà garantire la conoscibilità al suo assistito.