Gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionali, diversi dalle ONLUS, ODV e APS, non possono fruire della sospensione dei termini dei versamenti fiscali prevista dal D.L. n. 18/2020. L’art. 62, comma 2 del decreto Cura Italia fa espresso riferimento ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. Nel caso in cui i predetti enti non siano in possesso della soggettività passiva ai fini IVA, gli eventuali versamenti dei tributi, con scadenza il 16 marzo, avrebbero dovuto essere effettuati nei termini ordinari previsti dalla legge. L’unico vantaggio è stato rappresentato dalla proroga tecnica di cui all’art. 60 del decreto. Tali soggetti hanno avuto a disposizione quattro giorni in più, per versare entro il 20 marzo, anziché il 16 marzo, le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e i contributi previdenziali. Le stesse limitazioni non si applicano, invece, con riferimento agli adempimenti tributari diversi dai versamenti. In questo caso il vantaggio può essere sfruttato anche dagli enti che non esercitano alcuna attività commerciale. Gli adempimenti, i cui termini scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio, sono sospesi e possono essere effettuati, senza l’irrogazione di alcuna sanzione, entro il 30 giugno prossimo. Il successivo D.L. n. 23/2020 ha previsto la sospensione dei versamenti di aprile e di maggio 2020 anche per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionali. Il beneficio è limitato alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai contributi (art. 18, comma 5). Non si è tenuto conto, però, che in alcuni casi anche gli enti non commerciali che non hanno conseguito proventi commerciali potrebbero dover versare l’imposta sul valore aggiunto nelle casse dell’Erario. Nell’ambito degli adempimenti sospesi per gli enti non commerciali può quindi rientrare anche la presentazione del modello INTRA 12. In tale ipotesi si genera, però, un effetto a catena che, in contrasto con la disciplina generale, determina a sua volta il differimento del termine previsto per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni. La presentazione del modello INTRA 12 La presentazione del modello INTRA è un adempimento posto a carico degli enti, dalle associazioni e dalle altre organizzazioni di cui all’art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, non soggetti passivi ai fini IVA, che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro (art. 38, comma 5, lettera c, D.L. n. 331/1993). Se gli enti in questione effettuano acquisti comunitari di importo complessivo (nell’anno precedente o nell’anno in corso) superiore al predetto limite, sono obbligati ad effettuare la richiesta di attribuzione del numero di partita IVA. Tale obbligo non è collegato all’attività commerciale che, nella sostanza, non risulta esercitata (l’ente pone in essere solo operazioni istituzionali), ma è finalizzato esclusivamente ad assoggettare a IVA in Italia i beni acquistati a titolo oneroso da altri Paesi UE. Gli acquisti di tali beni si considerano, ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 331/1993, intracomunitari e l’ente sarà tenuto ad assolvere, integrando la fattura ricevuta, l’IVA in Italia. L’ente, esercitando un’attività esclusivamente istituzionale, dopo aver integrato la fattura ricevuta, non potrà considerare in detrazione l’IVA. Tuttavia, dovendo assolvere il tributo nel territorio dello Stato, dovrà effettuare il versamento dell’IVA a debito. Il tributo dovrà essere versato entro il termine di presentazione del modello INTRA 12. La previsione è contenuta nell’art. 49, comma 2 del D.L. n. 331/1993. I termini di presentazione del modello INTRA 12 sono indicati dal comma 1 dell’art. 49 citato. La disposizione prevede che i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l’imposta presentano, telematicamente ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati, con riferimento al secondo mese precedente. Ad esempio Gli acquisti intracomunitari registrati nel mese di febbraio devono confluire nel modello INTRA la cui presentazione deve essere effettuata nel mese di aprile. La presentazione del modello si sostanzia in un adempimento diverso dal versamento. Pertanto, dovrebbe essere possibile effettuare l’adempimento senza subire l’irrogazione di alcuna sanzione entro il 30 giugno 2020 (art. 62, comma 6, D.L. n. 18/2020). Con riferimento all’esempio precedente risulterebbe così superata la scadenza del 30 aprile 2020 (acquisti intracomunitari registrati nel mese di febbraio). Tuttavia, la scadenza del versamento è collegata alla data di invio del modello. Pertanto, il differimento della scadenza prevista per la trasmissione telematica del modello INTRA 12 dovrebbe determinare automaticamente anche il differimento del termine previsto per effettuare il versamento dell’IVA. L’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti intracomunitari le cui fatture sono state registrate nel mese di febbraio 2020, deve essere versata non più entro il 30 aprile, ma entro il 30 giugno 2020 (termine prorogato per l’invio del modello INTRA 12). È dunque irrilevante che l’art. 18, comma 5, D.L. n. 23/2020 non preveda, nell’ipotesi in cui l’ente non svolga attività commerciali, la sospensione dell’IVA. Il differimento del versamento potrà essere valere sulla base dell’interpretazione prospettata.