Il versamento del bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre 2020 va effettuato entro il 20 aprile, ma - novità dell’ultima ora - la scadenza non riguarda tutti i contribuenti. È questa la sintesi che racchiude le novità, in materia di imposta di bollo sulle e-fatture, introdotte dal decreto Liquidità (art. 26, D.L. n. 23/2020). Infatti, per quanti hanno importi da versare inferiori a 250 euro, è possibile posticipare il versamento al 20 luglio, cioè alla scadenza del secondo trimestre. Ma le novità non si fermano qui: infatti, per coloro che, a tale data, si troveranno con importo dovuto per il primo e secondo trimestre complessivamente inferiore a 250 euro, c’è la possibilità di posticipare ulteriormente il versamento al 20 ottobre, ovvero, alla data di scadenza per il terzo trimestre. A fronte di queste novità, si deve registrare l’abolizione della norma (art. 17, D.L. n. 124/2019) con sui si stabiliva che nel caso in cui gli importi dovuti non superavano il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche poteva essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. Quest’ultima norma, sin dalla sua approvazione, però, aveva suscitato alcuni dubbi che la rendevano di difficile applicazione. Infatti, non era chiaro come procedere operativamente nel calcolo del plafond, considerato che le date da prendere in considerazione, ai fini del versamento, non erano la fine di ciascun semestre, ma il 16 (di giugno e dicembre). I problemi, comunque, sembrano risolti alla radice con l’abrogazione della norma, prima della sua prima applicazione. Proviamo, dunque, a sintetizzare l’adempimento alla luce di queste novità, partendo, dalle regole generali. Come si applica l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche In linea generale, le fatture (siano esse elettroniche che cartacee), di ammontare superiore a 77,47 euro e senza applicazione dell’IVA, devono essere assoggettate al pagamento del bollo. Se le fatture cartacee (si pensi, ad esempio, a quelle rilasciate dal medico o dal dentista, non obbligati all’emissione delle e-fatture) assolvono l’imposta di bollo con l’applicazione su di esse del contrassegno, per quelle elettroniche ciò, chiaramente, non è possibile. In tal caso occorre: - riportare nel tracciato XML una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta in base al D.M. 17 giugno 2014; - versare l’imposta entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare in relazione a tutte le fatture elettroniche emesse nello stesso periodo. L’ammontare dell’imposta dovuta, il cui dato è disponibile all’interno dell’area riservata del soggetto passivo, viene calcolata sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Infatti, nel portale Fatture e Corrispettivi, è presente un servizio che consente all’operatore IVA di verificare il calcolo e di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il SdI. In particolare, per le fatture elettroniche emesse via SdI nel trimestre di riferimento, il servizio consente di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo del tributo dichiarato. Il servizio permette, se necessario, di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l’imposta di bollo e calcola di conseguenza l’ammontare del tributo complessivamente dovuto. Il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento. Nota bene Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per il pagamento dell’imposta del primo trimestre è il 2521. Per i codici tributo relativi agli altri trimestri, alle sanzioni e interessi, oltre che alle modalità di compilazione del modello F24, si rimanda alla risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019. Si segnala, inoltre, che con l’evoluzione del tracciato (facoltativo dal 4 maggio 2020 e obbligatorio dal 1° ottobre 2020), non sarà più necessario indicare anche l’ammontare dell’imposta per ogni singola fattura, in quanto di importo sempre pari a 2 euro. Cosa prevede il decreto Liquidità Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, soprattutto in questo periodo di epidemia da Coronavirus, il D.L. n. 23/2020 ha disposto che il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro; b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro. La norma ha applicazione generale e, quindi, non solo per i versamenti del 2020, ma concentrando l’attenzione alle scadenze di quest’anno, è possibile, dunque, affermare che: - la scadenza del 20 aprile 2020 (imposta sul primo trimestre 2020) è posticipata al 20 luglio 2020 se l’ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio al 31 marzo 2020 è inferiore a 250 euro; - le scadenze del 20 aprile 2020 (imposta sul primo trimestre 2020) e 20 luglio 2020 (imposta sul secondo trimestre 2020) sono posticipate al 20 ottobre 2020 se l’ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 è inferiore a 250 euro. Pertanto, a livello operativo occorre procedere come segue: 1) se l’importo dovuto entro il 20 aprile 2020 è inferiore a 250 euro, il versamento può essere rimandato; 2) al 30 giugno 2020, va effettuata una ulteriore verifica sommando l’importo dovuto per primo semestre a quello dovuto per il secondo trimestre e, precisamente: 2.1) se il risultato da un valore inferiore a 250 euro: è possibile rimandare il versamento dei primi due trimestri (i.e. del primo semestre) al 20 ottobre 2020; 2.2) se il risultato dà un valore pari o superiore a 250 euro: i due importi (primo e secondo trimestre) vanno versati entro il 20 luglio 2020. Esempio Si supponga che un contribuente abbia la seguente situazione: - importo imposta di bollo dovuta per il primo trimestre 2020 = 120 euro - importo imposta di bollo dovuta per il secondo trimestre 2020 = 120 euro In tal caso, potrà versare l’importo totale dei due trimestri entro il 20 ottobre 2020, in quanto l’imposta complessivamente dovuta è inferiore a 250 euro (120 + 120 = 240 euro). Si supponga che, invece, l’imposta di bollo dovuta per il secondo trimestre 2020 ammonti a 140 euro. In tal caso, il totale dovuto per i primi due trimestri è superiore a 250 euro (120 + 140 = 260 euro) e, quindi, il versamento dei due trimestri andrà effettuato entro il 20 luglio 2020. Sanzioni: le novità della manovra 2020 Il decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019), oltre alla (ora abrogata) possibilità di versamento semestrale, ha introdotto alcune novità tutt’ora ancora valide. In particolare, è previsto che: - l’Agenzia delle Entrate comunichi al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa e degli interessi; - la sanzione, rispetto alla vigente misura del 30%, è ridotta di 1/3 per ritardato od omesso versamento; - con riferimento agli interessi, vengono comunicati quelli dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; - se il contribuente non provvede al pagamento in tutto o in parte delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.