Mef - Risoluzione n. 3/DF del 17 aprile 2020 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la risoluzione n. 3/DF del 17 aprile 2020 in tema di attività di riscossione relative agli atti degli enti e rateazione delle somme dovute. L’art. 1 della legge n. 160 del 2019, ai commi da 796 a 801, disciplina le modalità con cui gli enti locali e i soggetti ai quali è affidata la gestione della riscossione delle proprie entrate devono concedere la rateazione delle somme. Queste modalità possono essere derogate dai comuni in base all’ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti stessi per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando i limiti riguardanti l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi. Sul punto occorre evidenziare che la riscossione e la rateazione delle entrate non rientrano fra le materie sottratte all’autonomia dei comuni, quindi è l’ente locale stesso che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi. Ciò in quanto il Legislatore ha tenuto in primo piano non solo le esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità di evitare l’aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente. Si tratta tra l’altro di principi recepiti sia dal D. Lgs. n. 446 del 1997, sia dallo Statuto dei diritti del contribuente, che impone alle amministrazioni di assumere idonee iniziative affinché il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. Inoltre la giurisprudenza amministrativa ha affermato che il principio della potestà regolamentare degli enti locali è di ordine generale e che in materia di accertamento e riscossione dei tributi trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge. Occorre evidenziare che il comma 796 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce alcune modalità di rateazione per le somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo da applicarsi in assenza di una apposita disciplina regolamentare. L'ente può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01. Questa durata massima si ritiene sia l’unica modalità cui non sia possibile derogare con la potestà regolamentare, proprio perché il Legislatore ha inteso tutelare in tal senso i diritti del debitore. Queste stesse considerazioni valgono anche per le somme dovute a seguito della notifica degli atti di cui al comma 792 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, prima che tali atti divengano esecutivi, ossia decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali. Nell’ipotesi in cui l’ente locale abbia affidato la riscossione coattiva al soggetto preposto alla riscossione nazionale, all’agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al successivo comma 792. Per tali somme affidate in carico all’agente della riscossione, la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973. Tra l’altro la normativa, in materia di rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi, dispone per tali entrate l’applicazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, lasciando però salva la possibilità di una diversa determinazione da parte dell’ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione. Di conseguenza anche in caso di affidamento della riscossione coattiva all’agente della riscossione,deve essere confermata la facoltà per il comune di disciplinare la rateazione delle somme dovute sulla base della propria autonomia regolamentare.