Regime opzionale pensionati esteri: ecco il codice tributo per l’imposta sostitutiva dell’IRPEF

Due i documenti di prassi dell’Agenzia: uno consente ai nuovi residenti a “riposo” di versare con F24 l’imposta sostitutiva dell’Irpef, l’altro dispone una soppressione su input dell’Inps

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 19/E del 21 aprile 2020

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 20/E del 21 aprile 2020



I titolari di pensioni estere che hanno trasferito la loro residenza in Italia e, più in particolare, in comuni con determinate caratteristiche, dovranno utilizzare il codice tributo “1899”, istituito con la risoluzione n. 19/2020, per versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef relativa ai redditi di fonte estera. Con la risoluzione n. 20/2020 esce invece di scena, su richiesta dell’Inps, la causale contributo APEV.

Forfait per i pensionati esteri nuovi residenti
Il nuovo codice tributo creato con la risoluzione n. 19/E del 21 aprile 2020 nasce in seguito all’agevolazione Irpef prevista dall’articolo 24-ter del Tuir, introdotto dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 273 e 274 della legge n. 145/2018), a favore delle persone fisiche che percepiscono pensioni erogate da soggetti esteri e spostano la loro residenza nel Bel Paese. In particolare, il trasferimento deve avere come meta uno dei comuni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia che contano una popolazione inferiore a 20mila abitanti, o uno dei comuni, colpiti dagli eventi sismici del 2016, con popolazione non superiore a 3mila abitanti e compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al Dl n. 189/2016.

Il regime agevolato, di tipo opzionale, consiste nella possibilità di assoggettare i redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri fissati dall’articolo 165, comma 2 del Tuir, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, dell’Irpef del 7%, per ciascun anno per cui è valida l’opzione.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 31 maggio 2019 ha definito le modalità per esercitare e revocare l’opzione, le cause di cessazione del regime e ha dettato le regole per il versamento dell’imposta sostitutiva.
Il provvedimento ha tra l’altro stabilito che l’imposta sostitutiva deve essere versata annualmente, in un’unica soluzione, tramite il modello F24, entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi.
Ciò detto, con la risoluzione n. 19/2020 arriva il relativo codice tributo, “1899”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF – PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI – art. 24-ter del TUIR”, che i pensionati esteri nuovi residenti in uno dei paesi su menzionati, dovranno indicare nel modello di pagamento F24 per versare l’Irpef forfetaria sui redditi di fronte estera.
In particolare, in sede di compilazione, il codice “1899” deve essere indicato nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

In pensione la causale contributo APEV
Con la risoluzione n. 20/E del 21 aprile 2020 esce di scena la causale contributo APEV, istituita con la risoluzione n. 155/2017 per consentire ai datori di lavoro del settore privato, agli enti bilaterali e ai fondi di solidarietà, di effettuare, tramite il modello F24 Elide, il versamento degli incrementi del montante contributivo individuale maturato dal lavoratore che richiede l’Ape volontaria.
La soppressione, come l’istituzione, dell’APEV, denominata “APE Volontaria Incremento montante – articolo 1, comma 172, legge 11 dicembre 2016, n. 232”, è stata disposta dall’Agenzia delle entrate su richiesta dell’Inps, con decorrenza dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della risoluzione odierna.

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