Agenzia delle Entrate - Risposta n. 121 del 24 aprile 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 121 del 24 aprile 2020 riguardante le Società di gestione di un portafoglio finanziario. Il D.Lgs. n. 142 del 2018 ha introdotto nell'ambito delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi l'articolo 162-bis, con l'intento di individuare in ambito fiscale gli intermediari finanziari e le cc.dd. società di partecipazione (finanziaria e non). Nell’ambito di una società la cui unica attività svolta è la gestione di un portafoglio finanziario, occorre evidenziare che la normativa individua le società di partecipazione finanziaria come i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, e individua le società di partecipazione non finanziaria nei soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e individua le società assimilate a quelle di partecipazioni non finanziaria nei soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico. In tal caso, la base imponibile IRES e IRAP si determina secondo le modalità previste per le società diverse da quelle di cui all'articolo 162-bis del TUIR, non rientrando la società in nessuna delle tipologie ricomprese nell’articolo citato, dal momento che il portafoglio dalla società detenuto è composto unicamente da ETC emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento in una materia prima. Circa gli obblighi informativi all'anagrafe tributaria, occorre evidenziare che la società svolge una attività finanziaria che ricade nell'ambito di applicazione della Direttiva europea c.d. MIFID 2. Come noto, tale Direttiva è tesa a regolamentare i mercati finanziari dell'Unione europea e si applica a tutte le imprese di investimento in essi operanti. Posto che la Direttiva definisce quale impresa di investimento qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale, da un punto di vista soggettivo la società riveste la qualifica di operatore finanziario. Tale qualifica, comporta l'obbligo della comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata da iscrivere nel Registro Elettronico degli Indirizzi istituito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La comunicazione della PEC deve essere effettuata secondo le disposizioni contenute del Provvedimento del 10 maggio 2017, per la sezione del REI 'Indagini Finanziarie' e con codice operatore residuale '16' a meno dell'avvenuta iscrizione in uno degli albi/elenchi di vigilanza che ne determinino altro codice specifico. Dal punto di vista oggettivo, la società svolge attività finanziaria consistente nella negoziazione di titoli derivati su merci per conto proprio, in "contropartita diretta", cioè avvalendosi di patrimonio proprio con esclusione di qualsiasi forma di mandato ad operare da parte di terzi, clienti ovvero altri intermediari finanziari. L'attività svolta esclude qualsiasi forma di retrocessione del risultato della negoziazione a clienti. Per cui questa modalità operativa non dà origine a rapporti finanziari con soggetti terzi, e pertanto la società non deve effettuare la comunicazione all’anagrafe tributaria prevista all'articolo 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973.