Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato nella seduta del 22 aprile 2020 con la delibera n. 433 le linee guida per il deposito da remoto dei provvedimenti giurisdizionali, da utilizzare durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-2019. In particolare, le linee guida hanno la finalità di consentire ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di adottare le misure organizzative necessarie per lo svolgimento delle attività giudiziarie senza però pregiudicare la salute di giudici e personale di segreteria. Si consente ai giudici già in possesso di firma digitale di depositare i provvedimenti giurisdizionali ritualmente adottati, prevedendo che questi provvedimenti potranno essere formati e trasmessi validamente tra Relatore, Presidente del collegio e Segretario di sezione o se monocratici, tra Presidente e Segretario di sezione, al fine della sottoscrizione e del successivo deposito per la pubblicazione seguendo le indicazioni fornite nelle linee guida: - il Relatore redige la sentenza, che salva in formato PDF/A e sottoscrive con firma digitale; - il Relatore invia la sentenza firmata digitalmente all’indirizzo di Posta Istituzionale del Presidente del collegio, insieme ad un messaggio dove dichiara di inviare, per la controfirma, la sentenza redatta e sottoscritta e indica nel messaggio gli estremi del procedimento e l’udienza a cui si riferisce; - il Presidente sottoscrive digitalmente la sentenza, se nulla osta; - il Presidente invia all’indirizzo di Posta Istituzionale della Commissione Tributaria la sentenza firmata digitalmente, insieme ad un messaggio indirizzato al Segretario di sezione dove dichiara di inviare la sentenza sottoscritta dal Relatore e da lui controfirmata, specificando gli estremi del procedimento e l’udienza cui si riferisce, per il deposito; - il Segretario provvederà quindi ad apporre la propria sottoscrizione digitale; - se il Presidente ritiene che vi siano motivi ostativi alla controfirma della sentenza, deve restituire al mittente la stessa con risposta al messaggio di Posta Istituzionale ricevuto, indicando le ragioni della omessa controfirma, affinché il Relatore possa provvedere alla revisione del testo. Le motivazioni della mancata controfirma potranno essere portate a conoscenza anche in modo diverso e il Relatore procederà ad un nuovo invio della sentenza rettificata. Dal punto di vista tecnico è stato evidenziato che unica preclusione nella apposizione delle firme digitali tra Relatore e Presidente attiene alle tipologie di firma utilizzate (PADES o CADES). Se il Relatore usa una firma di tipo CADES, il Presidente non potrà apporre una firma di tipo PADES. Al contrario è ammissibile che il Relatore sottoscriva il provvedimento con firma PADES ed il Presidente apponga su esso una firma CADES.