La legge di conversione del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) contiene un'importante modifica all'art. 83, comma 20, che porta finalmente chiarezza in merito all’applicabilità della sospensione dei termini anche alla fase di accertamento con adesione. Ma procediamo per gradi. Prima della legge di conversione L’art. 83 ha previsto la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, di tutti i termini processuali e procedurali (comma 2) nonchè di tutti i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, proposti alla data del 9 marzo 2020 e che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale (comma 20). Si è già detto che, benchè l'accertamento con adesione rientri nella più ampia categoria delle risoluzioni stragiudiziali, non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, potendosi svolgere su iniziativa del tutto facoltativa delle parti. La lettera della norma, quindi, non sembra ricomprendere l'accertamento con adesione all'interno della sospensione processuale prevista dal DL Cura Italia. In merito, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 aveva optato per la cumulabilità dei termini di sospensione con quelli dell'accertamento con adesione. Parte della dottrina aveva però sottolineato che, almeno prudenzialmente, non si dovesse tenere conto della suddetta sospensione dei termini processuali nel caso di accertamento con adesione stante la natura amministrativa dell'istituto. La presentazione del ricorso oltre i termini (facendo affidamento sulla cumulabilità) avrebbe comportato la declaratoria di inammissibilità in ogni stato e grado del processo. Si era pertanto sollecitato il legislatore a fare chiarezza sul tema, non essendo sufficiente la predetta circolare della Agenzia. Dopo la legge di conversione Sembra che il legislatore abbia colto la sollecitazione. Infatti, il comma 20, nella formulazione modificata dalla legge di conversione, prevede che "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività [...] in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti". Ebbene, da quanto appena riportato risulta evidente il fatto che i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, per poter beneficiare della sospensione: - devono essere stati introdotti o devono risultare già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020; - non devono più costituire condizione di procedibilità della domanda giudiziale essendo venuto meno tale requisito. Pertanto, la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è applicabile anche ai termini per l'accertamento con adesione la cui istanza sia stata presentata prima del 9 marzo e fino al 15 aprile 2020. Il termine del 15 aprile è stato prorogato all'11 maggio dall'art 36 del decreto Liquidità.