Tra le molte misure d’urgenza adottate, il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) contiene anche una disposizione che prevede la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori. Tale disposizione ha fin da subito creato qualche perplessità tra gli operatori del settore in relazione alla possibilità che la sospensione riguardi anche i termini inerenti il ravvedimento operoso. Con la circolare n. 3723/C del 15 aprile 2020, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito sull’argomento un interessante orientamento. Cosa dispone il decreto Cura Italia L’art. 67 del decreto Cura Italia sospende temporaneamente alcune attività svolte dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020: - i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori; - i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Più in dettaglio, sono sospesi i termini per rispondere agli: - interpelli ordinario, probatorio e antiabuso (disciplinati dall’art. 11, legge n. 212/2000 - Statuto del contribuente); - interpelli preventivi per l’accesso al regime dell'adempimento collaborativo (art. 6, D.Lgs. n. 128/2015); - interpelli sui nuovi investimenti (art. 2, D.Lgs. n. 147/2015). - il termine (art. 3, D.Lgs. n. 156/2015) per la regolarizzazione delle istanze di interpello suddette; - il termine (art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 128/2015) per rispondere alle istanze dei contribuenti che adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e che intendono aderire al richiamato regime di adempimento collaborativo; - i termini relativi alla procedura di cooperazione rafforzata (art. 1-bis, D.L. n. 50/2017); - i termini (articoli 31-ter e 31-quater, D.P.R. n. 600/1973), rispettivamente relativi alla procedura di stipula di accordi preventivi imprese aventi attività internazionale e rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale; - i termini relativi alle procedure per accedere al patent box (art. 1, commi da 37-43, legge n. 190/2014). Le disposizioni in materia di ravvedimento operoso Il ravvedimento operoso consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. In particolare, gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, e della sanzione in misura ridotta. La sanzione ridotta è pari a: - 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza; - 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione; - 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; - 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; - 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; - 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale: - 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la normativa vigente inibisce il ravvedimento solo in caso di notifica di atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). Per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia, la sanzione è ridotta solo se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il chiarimento del MiSE Con la circolare n. 3723/C del 2020, dal titolo "Prime indicazioni in merito alle disposizioni recate dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 Cura Italia, come modificato dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 D.L. imprese", il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito una interpretazione molto netta in merito alla problematiche dell’istituto del ravvedimento operoso, in relazione alla sospensione dei termini prevista per l’emergenza sanitaria Covid-19. Secondo il Ministero, infatti, la normativa contenuta nel decreto Cura Italia (art. 67, comma 1) non riguarda l’istituto del ravvedimento. Tale istituto, infatti, non si avvia per iniziativa degli uffici degli enti impositori, ma su spontanea iniziativa del contribuente trasgressore il quale può ravvedersi entro certi termini, ottenendo uno sconto sulle sanzioni da versare, salvo che gli uffici non abbiano già accertato l’inadempimento.