Dal 17 marzo sono in vigore le “misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”: come ben posto in luce dalla rubrica del D.L. n. 18/2020, il legislatore utilizza con pienezza l’arma economica a tutela della salute (come imposto dall’art. 32 Cost.) e a tutela dei cittadini (individui, famiglie, lavoratori, imprenditori, autonomi e professionisti) che si trovano in difficoltà nel conciliare la vita quotidiana con la situazione emergenziale e i vincoli consequenziali. Il legislatore concentra lo sforzo nell’ottimizzazione del sistema sanitario, all’uopo impegnando anche risorse che non ha e incrementando il debito pubblico, e rinuncia transitoriamente ad esigere somme, consentendo la sospensione dei termini (e, quindi, il pagamento differito). Questa modalità di manovra agevola soggetti contribuenti perfettamente consapevoli del dovuto e dei tempi fisiologici per effettuare in modo corretto il versamento, ma in verosimile difficoltà sia per mancati introiti - ferme restando pressoché tutte le spese fisse - sia per ostacoli oggettivi, anche di tipo pratico (si pensi alla chiusura selettiva di numerosi sportelli bancari e all’accesso contingentato - su appuntamento - a quelli aperti). In un momento storico nel quale lo Stato ha il massimo bisogno di entrate ed è consapevole di scadenze, più o meno ravvicinate, che potrebbero determinare pagamenti essenziali sia per le spese correnti che per fronteggiare - almeno nell’immediato - le spese straordinarie, la scelta più appariscente di sostegno all’economia è rappresentata soprattutto da una “pausa” nel ritmo della pretesa del pagamento scadenzato di tasse, imposte e contributi, così da lasciare al contribuente (persona fisica o ente) un quid pluris di risorse da impegnare - a discrezione - per affrontare, se non per risolvere, problemi peculiari posti dalla situazione emergenziale. Fin dall’incipit del D.L. n. 18/2020 viene riconosciuta esistente la “straordinaria necessità e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi” nonché di prevedere “incentivi fiscali”. È quasi ozioso chiedersi se il legislatore abbia preso atto del sicuro delinearsi di omessi (o ritardati) versamenti generalizzati e abbia, per così dire, giocato d’anticipo riconoscendo il carattere oggettivo delle difficoltà, ai limiti della forza maggiore, o abbia sentito come suo dovere specifico evitare un problema in più a chi già obiettivamente ne ha di altri e certo non ha bisogno di sentirsi maramaldeggiare dallo Stato-erario. Ciò che rileva non è il movente della scelta e il suo (eventuale) carattere necessitato, ma il dato oggettivo: per periodi circoscritti (ma, probabilmente e purtroppo, destinati ad essere prorogati) l’art. 37 dispone la “sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici”, l’art. 58 dispone la “sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81”, l’art. 61 dispone la “sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria” e l’art. 62 dispone “la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi”. Il risultato pratico - di cui il legislatore è perfettamente consapevole - è che lo Stato, per venire incontro ad esigenze di famiglie, lavoratori ed imprese, accetta una diversa cronologia dell’adempimento all’obbligo di concorrere alle spese pubbliche (art. 53, comma 1, Cost.) e si fa carico dei riflessi economici - certamente non positivi - che detta dilazione procura alla macchina statale. La sospensione opera ex lege e il soggetto interessato può avvalersene automaticamente, cioè senza dover comunicare (e men che meno giustificare) le ragioni per le quali sceglie di effettuare i versamenti nei termini differiti. Non vi è tempo per alcun controllo sulla fondatezza della difficoltà di adempiere nei termini originari né - come si è accennato - la normativa richiede autocertificazione alcuna di trovarsi nelle condizioni di legge, così come non indica altro presupposto che l’attuale contesto di emergenza sanitaria. Se il diritto è affermato erga omnes, la situazione in fatto può essere oggettivamente diversa: la difficoltà di rispettare i termini per i versamenti può in concreto non esserci o non essere riconosciuta (in ragione del fatturato), o essere fronteggiabile con altre risorse. Il contribuente, che ha una sua organizzazione contabile strutturata per fare fronte alle scadenze tradizionali, può preferire non alterare la programmazione (non essendo interessato a un differimento che non rende in termini di deposito bancario, che non è ex ante tale da consentire impieghi alternativi, che richiede diverse disposizioni da impartire alla cassa interna e/o all’istituto bancario etc.). Il contribuente può, in buona sostanza, rinunciare all’opportunità offerta dal legislatore in quanto il differimento dei termini non va interpretato come mora legale dello Stato creditore nel ricevere l’adempimento, ma come diritto che il contribuente può legittimamente non esercitare. Su questo comportamento virtuoso punta l’art. 71, D.L. n. 18/2020 che prospetta, addirittura, una “menzione per la rinuncia alle sospensioni” (così la rubrica). Verrà considerato meritorio il comportamento di chi - potendo avvalersi di “una o più tra le sospensioni di versamenti previsti dal presente titolo” (articoli 60-71) “e dall’articolo 37” - rispetterà le scadenze originarie, rinunciando a un versamento differito e consentendo allo Stato-erario di disporre dell’introito senza alcun ritardo. Ne consegue che è legittimo avvalersi delle sospensioni; è possibile pagare dopo la scadenza del termine originario e prima della scadenza del termine prorogato; la menzione (intesa come riconoscimento della condotta solidaristica e meritoria) potrà essere riconosciuta in presenza di versamenti non differiti e sarà più o meno ampia in relazione al fatto che la rinuncia alle sospensioni sia totalitaria (o nei limiti in cui lo sia). La “menzione”, tuttavia, non appare dotata di grande appeal e capace di indurre una moltitudine alla condotta “virtuosa” auspicata dal legislatore, anche perché il meritarsela passa necessariamente attraverso una formale “comunicazione al Ministero dell’Economia e delle finanze” e non vi è generalmente interesse a segnalarsi come contribuente ligio agli adempimenti tributari (con il rischio di incentivare un controllo sulla rispondenza tra realtà e dichiarato).