ARERA - Delibera 5 maggio 2020 Allegato ARERA ha pubblicato in data 7 maggio 2020 la delibera del 5 maggio 2020 avente ad oggetto l’adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19. Con questo provvedimento l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha individuato le prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19. Nello specifico la delibera prevede, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, in virtù del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche. Utenze non domestiche Il provvedimento prevede l’introduzione, nell’ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, di alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio “chi inquina paga”, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti. Di conseguenza si stabilisce che: - per le tipologie di attività di utenze non domestiche enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l’anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori; - per le tipologie di attività di utenze non domestiche enucleate dal d.P.R. 158/99 che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l’eventuale riapertura, l’Ente territorialmente competente provvede all’individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile. Nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l’introduzione a partire dal 2020, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività. Se non trovano applicazione le tabelle e non siano implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, i gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, su indicazione dell’Ente territorialmente competente, procedono a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche. Utenze domestiche disagiate La delibera prevede inoltre che fino a quando non sia data attuazione alla disciplina di cui all’articolo 57-bis del decreto legge 124/19, i gestori possono riconoscere, per l’anno 2020, un’agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell’istanza, delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato.