Agenzia delle Entrate - Risposta n. 127 dell’8 maggio 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 127 dell’8 maggio 2020 riguardante la possibilità di fruire di un credito d'imposta in merito alle imposte pagate in uno Stato estero da parte di un consorzio di diritto estero in forma di società semplice. A tal proposito, occorre distinguere la tassazione riguardante i redditi imputati dal consorzio per trasparenza ad una società del Consorzio dalla tassazione delle prestazioni rese direttamente dalla società per il tramite del Consorzio. Con riferimento alla tassazione dei redditi imputati dal Consorzio per trasparenza alla società si osserva che i redditi sono di natura marginale, dal momento che il Consorzio si limita a ribaltare le prestazioni ricevute, trattenendo una percentuale per la copertura dei costi amministrativi di funzionamento. La Convenzione contro la doppia imposizione con il Paese Estero consente l'applicazione della stessa alle persone residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. La Convenzione non è applicabile al Consorzio, atteso che, ai fini convenzionali, tale entità è una persona ma non può essere considerata residente, in quanto è trasparente ai fini fiscali. Tuttavia, i benefici convenzionali possono essere accordati al socio residente se, in base alla disciplina domestica, il reddito che egli ritrae dal consorzio è considerato reddito di un soggetto residente. Come emerge dai principi contenuti nel Report OCSE del 1999 intitolato "The Application of the OECD Model Tax Convention to Paternship", l'eventuale applicazione della Convenzione sottoscritta tra lo Stato della fonte (Stato X) e lo Stato di residenza dei soci dell'entità trasparente (Italia) risulta subordinata alla circostanza che quest'ultimo attribuisca, ai fini fiscali, ai propri residenti il reddito della società trasparente. Nell’ipotesi descritta dall’interpello, l'Italia, Stato di residenza del partecipante, considera le entità estere, sebbene trasparenti in base alla legislazione dello Stato di localizzazione, come se fossero opache. Ciò significa che i redditi conseguiti dal Consorzio non soggiacciono alla potestà impositiva italiana poiché la norma interna non riconosce alcun presupposto di tassazione. Considerato che, ai fini fiscali, l'Italia non alloca al suo residente il reddito conseguito dal Consorzio, la Convenzione non può essere invocata per i redditi conseguiti dal Consorzio con la conseguenza che lo Stato X può esercitare la sua pretesa impositiva sugli stessi in base alla normativa interna, tassando il socio per trasparenza. Riguardo al trattamento da riservare in Italia agli eventuali utili che il Consorzio dovesse distribuire alla società valgono i chiarimenti già resi in relazione alla partecipazione del socio residente in società trasparenti estere. Proprio in virtù della finzione di opacità dell'entità estera, gli eventuali utili che dovessero essere distribuiti al socio residente sarebbero quantificati con modalità analoghe a quelle dei dividendi distribuiti da una società estera "realmente" opaca, ossia valorizzando le imposte pagate all'estero come se fossero state pagate dalla società stessa. Pertanto, al fine di rimediare all'eventuale doppia imposizione, dagli utili che dovessero eventualmente essere corrisposti alla società sarebbero scomputate le imposte pagate all’estero relativamente a tale quota di utile.