Nel decreto Rilancio trovano spazio anche disposizioni in materia di versamento dell'IRAP: non è dovuto - si legge nel provvedimento - il versamento del saldo IRAP 2019. Saldo IRAP 2019 La sostanziale inutilità della disposizione si comprende immediatamente dopo la lettura delle prime righe del relativo testo che così prevede: “Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto per il medesimo periodo di imposta”. La finalità della norma Alla luce delle indicazioni di cui alla novella, il vantaggio consiste nell’abbuono del saldo relativo al periodo di imposta 2019. Conseguentemente se, come si verifica solitamente, il contribuente ha già versato integralmente, con i due acconti di giugno e novembre 2019, l’intera IRAP relativa all’anno 2019, il risparmio di imposta è praticamente pari a zero. I due acconti scaduti “coprono,” a seguito di espressa previsione normativa, il 100% dell’imposta. Conseguentemente, se tali versamenti sono stati eseguiti regolarmente e il valore della produzione relativo al periodo di imposta 2019 non risulta incrementato rispetto al periodo di imposta precedente, il saldo, come anticipato, risulterà essere pari a zero. Il contribuente non ricaverà alcun vantaggio fiscale dalla nuova disposizione. L’unico caso in cui il contribuente potrà beneficiare di un risparmio d’imposta riguarderà l’ipotesi in cui il valore della produzione relativo all’anno 2019 risulterà incrementato, rispetto al precedente periodo 2018. In tale ipotesi il vantaggio fiscale sarà rappresentato dall’applicazione dell’aliquota IRAP sull’incremento del valore della produzione dell’anno 2019. Se non si sono versati gli acconti d’imposta Si consideri ancora il caso in cui il contribuente non abbia versato gli acconti di imposta relativi al 2019. In tale ipotesi, in base al tenore letterale della norma, l’erario potrà richiedere ed eventualmente iscrivere a ruolo gli importi precedentemente non versati. Ad esempio Se l’IRAP lorda dovuta per l’anno 2019 è pari a 30.000 euro e il contribuente ha omesso i versamenti dovuti a titolo di acconto a giugno e a novembre 2019, il Fisco avrà titolo per richiedere le predette somme non versate, come risulterà evidente dal seguente esempio. Si supponga ancora che l’importo complessivamente dovuto a titolo di acconto sia pari a 28.000 euro. In tal caso, dalla dichiarazione IRAP, l’importo a debito, al netto degli acconti non versati, risulterà essere pari a 2.000 euro, ma il contribuente sarà comunque obbligato a versare l’importo dovuto a titolo di acconto precedentemente omesso. Pertanto, sarà necessario avvalersi del ravvedimento operoso al fine di regolarizzare l’omesso versamento di 28.000 euro e il risparmio di imposta sarà limitato alla differenza dovuta a titolo di saldo pari a 2.000 euro. Nell’ipotesi in cui il contribuente non versi gli acconti di imposta, l’erario invierà una comunicazione di irregolarità e, nel caso in cui l’omesso versamento dovesse ancora protrarsi iscriverà a ruolo le somme complessivamente dovute. Esonero dal versamento della prima rata di acconto La norma, inoltre, è congegnata in maniera tale che anche l’esonero dall’obbligo di versamento della prima rata dell’acconto IRAP, con scadenza il 30 giugno 2020, si traduce semplicemente in un mero vantaggio finanziario. Infatti, posto che a giugno dell’anno 2021, il contribuente sarà tenuto al versamento del saldo relativo all’anno 2020, tale importo dovrà essere pagato al netto di una sola rata di acconto, cioè di quella avente scadenza a novembre 2020. Conseguentemente, il minor importo versato a titolo di acconto sarà recuperato e quindi versato a titolo di saldo, nel mese di giugno 2021.