L'esclusione delle seconde case dal superbonus al 110% per gli immobili non è un'esclusione assoluta. Sono fuori gioco, per esplicita previsione della norma inserita nel decreto legge Rilancio, gli edifici unifamiliari che non siano abitazione principale: per ville e villette unifamiliari che non siano prima casa, per esempio, nulla da fare. È solo una delle tante precisazioni che sta accompagnando il lungo lavoro di messa punto della maxi-manovra da 155 miliardi che ne stanzia 55 per sostenere famiglie, lavoratori e imprese. Lavoro che rischia di diventare troppo lungo per un decreto che in larga parte punta a prolungare misure del “Cura Italia”. Un esempio degli effetti paradossali che possono essere prodotti da questa lunga gestazione è quello della sospensione dei licenziamenti, finita alla mezzanotte di venerdì sera. In teoria quindi da sabato sono possibili licenziamenti individuali che, poi si scontrerebbero con il bis della sospensione prevista ex post dal decreto Rilancio. Anche sul fronte fiscale sono molti i ritocchi allo schema di decreto approvato “salvo intese” mercoledì scorso e atteso nelle prossime ore alla firma del Capo dello Stato e subito dopo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Primo fra tutti quello invocato da imprese e professionisti sulla cancellazione dell'acconto 2020 dell'Irap: l'importo del versamento non dovuto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per l'anno d'imposta 2019. Non solo. Con l'attività di restyling finale del testo novità in arrivo anche sui ristori a fondo perduto: si rischiano fino a 6 anni di carcere se con l'autocertificazione inviata alle entrate si dichiara il falso per potere incassare il ristoro dello Stato. Tornando all'ecobonus potenziato al 110% rientreranno e nel beneficio al massimo livello le seconde case che fanno parte di un condominio. Sicuramente nel senso che potranno accedere all'agevolazione per le spese sostenute dal condominio. Da chiarire - ma questo è un dubbio più generale - se nella detrazione al 110% rientrino anche i lavori previsti dall'ecobonus tradizionale fatti nella singola unità abitativa e agganciati al lavoro condominiale “trainante” su cappotto termico o sostituzione della caldaia. Questa è, appunto, una questione che aspetta di essere chiarita dalla norma di legge e poi eventualmente da atti interpretativi: se i lavori della singola unità immobiliare (anche prime case) rientrino nella massima agevolazione quando sono “agganciati” (come prevede il meccanismo generale) a quelli trainanti. Dall'attuale testo si evince una risposta positiva: le agevolazioni si applicano, infatti, «agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale». Ma la questione è delicata e qui pesano anche le virgole. Chi invece bara sugli indennizzi a fondo perduto, come detto, dovrà fare i conti sul controllo incrociato Fisco-Viminale sui dati dell'autocertificazione rilasciata all'Amministrazione finanziaria ai fini antimafia e che dovrà essere allegata alla domanda di accesso al beneficio. L'indennizzo riconosciuto alle partite Iva e alle imprese fino a 5 milioni di euro senza alcun obbligo di restituzione sarà erogato dall'agenzia delle Entrate, la quale però invierà in modo “massivo” al ministero dell'Interno le informazioni antimafia autocertificate dal contribuente. Se dall'incrocio delle informazioni, effettuato nel rispetto della privacy, dovessero emergere delle informazioni false o non veritiere, chi ha rilasciato quell'autocertifcazione sarà punito con l'arresto da due a sei anni. Se poi dovesse emergere che il contributo è già stato incassato scatta anche la confisca dei beni. A controllare sui contribuenti saranno in sinergia e sulla base di uno specifico protocollo sia le Entrate sia la Guardia di Finanza. Sull'Irap non c'è solo la precisazione che l'acconto 2020 cancellato non sarà più dovuto. Con la norma viene istituito al Mef un Fondo, con una dote di 495 milioni di euro, per garantire le risorse finanziarie agli enti territoriali che verranno a mancare il prossimo 16 giugno con il mancato versamento del saldo 2019 e dell'acconto 2020 dell'imposta regionale. Minori entrate che non sono compensate dai meccanismi automatici di ristoro dell'Irap per il finanziamento delle spese della sanità. Correzione in corsa anche per il bonus colf e badanti dove viene espressamente previsto che, l'indennizzo di 500 euro per i mesi di marzo e aprile riconosciuto ai lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 erano in possesso di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, non entra nel calcolo del reddito da tassare ai fini Irpef. Cresce da 50 a 200 milioni la dote del credito d'imposta riconosciuto a professionisti, enti non commerciali, incluso il terzo settore, e agli enti religiosi per la sanificazione degli ambienti di lavoro, l'acquisto di igienizzanti e di dispositivi personali per contrastare la diffusione del Covid-19. Per restare in tema di crediti d'imposta, con la messa a punto del testo definitivo viene previsto che il bonus affitti del 60% per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo riconosciuto per i mesi di marzo, aprile e maggio, viene slittato in avanti di un mese per alberghi e strutture ricettive stagionali che potranno usufruirne per i canoni di locazione di ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Come anticipato dal comunicato dell'Economia di giovedì scorso, infine, con la norma inserita nel decreto bilancio il versamento dell'acconto delle accise sull'energia elettrica in scadenza il 16 maggio (adempimento slittato al 18 perché il 16 cade di sabato) è differito “tecnicamente” al 20 maggio prossimo. Stessa data per il versamento dell'80% di acconto delle accise sui prodotti energetici immessi sul mercato nel mese di aprile 2020. Gli interventi trainanti del superbonus Gli interventi che attivano lo sconto sono tre: - isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio - sia unifamiliare sia condominiale, pare di capire - con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (il cappotto termico, con spese non superiori a 60mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio); - interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito); - interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30mila euro, compreso lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito). Ecobonus collegato ai lavori maggiori Queste percentuali così favorevoli si applicano a tutti gli interventi oggi incentivati con l’ecobonus «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi» elencati prima. Vengono, cioé, agganciati dagli interventi trainanti ad alta efficienza energetica. Ad esempio, il cambio delle finestre nel contesto di un cappotto termico con i requisiti indicati in precedenza, sarà detraibile al 110% entro i limiti di spesa propri degli infissi (qui servirà un chiarimento, perché la legge sull’ecobonus indica una detrazione massima di 60mila euro, non una spesa massima; pare scontato, comunque, che l’intervento avrà un plafond distinto). Per poter accedere al 110%, gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata». Sismabonus e polizza contro i rischi Quanto al sismabonus, l’incentivo viene portato al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione con la stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, spetterà una detrazione sulla polizza nella misura del 90 per cento. Da queste disposizioni sono esclusi gli edifici in zona sismica 4 (già oggi esclusi dal sismabonus). Impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici spetterà una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il tetto delle spese, in questo caso, è di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Anche in questo caso è previsto che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” o degli interventi relativi al sismabonus. Questa detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici. Il pacchetto di sconti fiscali non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. Sconto al 110% anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, purché agganciata agli interventi trainanti. Sconto e cessione in fattura Tutti i bonus presentati finora posssono essere ceduti ad altri soggetti o trasformati in sconto in fattura. Per poter optare per la cessione o lo sconto, il contribuente deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi. L’opzione andrà comunicata in via telematica alle Entrate (servirà un provvedimento del direttore per regolarla). I tecnici abilitati e i professionisti incaricati della progettazione strutturale dovranno rilasciare una asseverazione/attestazione e in caso di dichiarazioni non veritiere, oltre al penale, risponderanno di una specifica sanzione ancora da quantificare. Dovranno inoltre avere una polizza che garantisca l’Erario da eventuali danni. Lo sconto in fattura sarà pari alla detrazione e anticipato dal fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito d’imposta con facoltà di successiva cessione. La cessione del credito d’imposta potrà avvenire anche con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari. In caso di eventuali violazioni - in presenza di concorso nella violazione - il fornitore che ha applicato lo sconto e chi ha acquisito il credito, saranno responsabili in solido.