Tra le numerose modifiche dell’ultima ora apportate al testo del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), particolare rilevanza assume quella riguardante la disposizione diretta a prorogare i termini di notifica degli atti impositivi. In breve, la norma in vigore prevede che il termine di decadenza per la sola notifica degli atti con scadenza naturale nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020 venga prorogato al 31 dicembre 2021 e che, a tal fine, non vada considerata la sospensione prevista dal decreto Cura Italia di ulteriori 85 giorni. L’originaria formulazione della norma, stante le bozze in circolazione antecedenti alla pubblicazione del decreto legge, prevedeva una proroga dei termini per la notifica degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni, recupero crediti imposta, liquidazione e rettifica in scadenza tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, ma lasciava salvi i termini di sospensione previsti dal dell’art. 67 del D.L. n. 18/2020, pur richiedendo l’emissione di detti atti entro il dicembre 2020. Tuttavia, la disposizione così come formulata avrebbe, di fatto, trovato un’applicazione limitata considerato che, in forza della sospensione prescritta dal decreto Cura Italia dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni) per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione per gli enti impositori, molti degli atti potenzialmente interessati dalla proroga avrebbero avuto scadenza oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2020. In altri termini, ove avesse trovato applicazione la sospensione prevista dal decreto Cura Italia, un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, originariamente in scadenza al 20 ottobre 2020, avrebbe visto modificato il proprio termine di scadenza al 13 gennaio 2020 (85 giorni), non potendo, dunque, rientrare nella proroga prevista dal decreto Rilancio. Probabilmente proprio per ovviare a questa impasse, in sede di pubblicazione del decreto Rilancio l’art. 157 è stato modificato prevedendo che per determinare termini di decadenza degli atti impositivi, scadenti tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, non si debba tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020. La disposizione ad oggi in vigore, pertanto, prevede che gli atti impositivi “naturalmente” in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020 vadano emessi dall’ente impositore entro la fine del 2020, ma che la notifica degli stessi possa intervenire tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza. In ultima istanza, quindi, è stata espressamente esclusa dal computo dei termini decadenziali la sospensione di 85 giorni, in modo da lasciare invariata, ai fini dell’applicazione della proroga dei termini di notifica, la decadenza di ciascun atto impositivo. Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate con il vademecum reso pubblico a seguito dell’entrata in vigore del decreto Rilancio ha confermato l’esclusione dal computo dei termini di decadenza della sospensione di 85 giorni prescritta dal decreto Cura Italia. Nel medesimo documento è stato, inoltre, chiarito che la proroga ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti impositivi da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice. Senza dubbio, attribuire rilevanza alla sospensione di 85 giorni prevista dal Cura Italia, sarebbe risultato in contrasto con detta finalità, giungendo, potenzialmente, a compromettere l’applicazione della norma. L’Agenzia precisa che, nel 2021 verrà disposto l’invio delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, rimettendo poi ad un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di individuare le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica degli atti impositivi. Verifica dei termini di emissione degli atti impositivi La disposizione in commento non è tutta via priva di alcuni aspetti critici. Difatti, ferma la notifica al 2021, resta dubbio come sarà possibile verificare che l’atto impositivo sia stato emesso entro il 31 dicembre 2020. Sembra logico ritenere che, a tal fine, l’elaborazione o l’emissione dell’atto nei termini sarà provata anche dalla data di lavorazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia, ivi compresi i sistemi di gestione documentale. Tuttavia, si tratta di comprendere come detta informazione potrà essere riscontrata dal destinatario dell’atto impositivo, al fine di poter verificare la legittimità del medesimo. Si potrebbe ipotizzare che sia il medesimo ufficio a fornire, contestualmente alla notifica dell’atto, la documentazione idonea a verificare il rispetto del termine prescritto per l’emissione. In alternativa ricadrebbe sul contribuente l’onere di procedere con un accesso agli atti, adempimento che tuttavia, visti i termini brevi previsti per l’impugnazione di questa tipologia di atti, difficilmente permetterebbe al destinatario dei provvedimenti di essere in possesso di tutta la documentazione entro la scadenza prevista per impugnare l’atto potenzialmente viziato. Sul tema si auspica quanto prima un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria o che in sede di conversione il legislatore provveda a disciplinare dettagliatamente detto aspetto.