Agenzia delle Entrate - Risposta n. 154 del 28 maggio 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 154 del 28 maggio 2020 in tema di tassazione ai fini IVA delle prestazioni rese da un istituto di credito ad un istituto scolastico, in relazione al servizio di cassa affidato da quest'ultimo. L'articolo 20 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) del 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche disciplina l'affidamento del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche. Il servizio di cassa risponde alle disposizioni vigenti in materia di tesoreria unica e ha per oggetto: - la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo alla Scuola e dalla stessa ordinate; - la custodia e l'amministrazione di titoli e valori. Il servizio di cassa è affidato ad un unico operatore economico in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla legge utilizzando gli strumenti di acquisto e di negoziazione eventualmente predisposti dalla Consip S.p.A., d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al riguardo, con nota prot n. 24078 del 30 novembre 2018, il MIUR ha fornito alle istituzioni scolastiche, tra l'altro, indicazioni in merito alla procedura da espletare per l'affidamento del servizio di cassa e l'elenco dei servizi base e dei servizi opzionali. Nel caso di specie è stato chiesto un parere all’Agenzia delle Entrate sulla corretta disciplina fiscale ai fini IVA a cui assoggettare le prestazioni offerte dal Gestore individuato dalla Scuola in forza della convenzione che la stessa andrà a stipulare, con particolare riferimento all'applicabilità alle medesime operazioni dell'esenzione di cui all'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972. La norma richiamata prevede che sono esenti le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta. Con riferimento alle predette operazioni, il cui presupposto per l'esenzione deriva da un fattore oggettivo, ovvero la natura dell'operazione, è stato più volte affermato, anche sulla base delle pronunce della Corte di Giustizia, che l'applicazione dell'esenzione deve prescindere dall'esame delle qualità giuridiche del soggetto che pone in essere o riceve la prestazione suscettibile del beneficio fiscale, a nulla rilevando peraltro le modalità tecniche, elettronica, automatica o manuale, con cui la medesima viene svolta. Quindi i servizi oggetto della convenzione tra la Scuola ed il Gestore, consistenti essenzialmente in operazioni di gestione del conto corrente, di incassi e di pagamenti, ordinati dalla Scuola stessa tramite l'OIL, rientrano nell'ambito delle operazioni esenti ai fini IVA. Per le stesse motivazioni, rientrano nel regime di esenzione IVA anche i compensi relativi alle operazioni di pagamento mediante strumenti diversi dal bonifico, trattandosi comunque di operazioni di pagamento.