Il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) a favore del settore turistico. Più in particolare per gli immobili del settore turistico è prevista, nei termini che si dirà, l’abolizione del versamento della prima rata dell'IMU (quota-Stato e quota-Comune) in scadenza alla data del 16 giugno 2020. Ci sono, però, due tipologie di agevolazione. Non è dovuta la prima rata dell'IMU 2020 L'art. 177 del decreto Rilancio stabilisce che - in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid 19 - per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata della nuova IMU. Naturalmente, trattandosi, in sostanza, di cancellazione (e non di sospensione) della rata, i beneficiari saranno tenuti, per il 2020, a versare solamente la seconda rata. Si ricorda che, per l'anno 2020, la prima rata della nuova IMU da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 (art. 1, comma 762, della legge di Bilancio 2020). Immobili interessati dall'agevolazione La non debenza della prima rata della nuova IMU, anno 2020, non è di carattere generale ma: - riguarda gli immobili del settore turistico; - è disciplinata con forme diverse a seconda della tipologia degli immobili. Stabilimenti balneari e termali Non è dovuta la prima rata 2020 della nuova IMU relativa a immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché a immobili degli stabilimenti termali. Il legislatore non pone alcuna condizione aggiuntiva. L'unica condizione è quella che detti immobili siano adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali. La stessa agevolazione è accordata agli immobili degli stabilimenti termali. Altri immobili del settore turistico La non debenza della prima rata della nuova IMU, anno 2020, è accordata ad altri immobili del settore turistico. In questo caso il legislatore pone alcune condizioni ai fini del beneficio. Il decreto Rilancio stabilisce infatti che, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata della nuova IMU relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (sono gli alberghi e le pensioni) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi. A condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Rispetto alla fattispecie relativa agli stabilimenti balneari e termali, quindi, il legislatore concede l'agevolazione “a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”. Rispetto norme comunitarie Le disposizioni che disciplinano l'agevolazione si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. L'onere è a carico dello Stato L’introduzione dell'agevolazione comporta un minore gettito a favore dei Comuni. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate, è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data del 19 maggio 2020. Il costo dell'agevolazione L'ultimo comma dell'art. 177 stabilisce che agli oneri derivanti dalle disposizioni innanzi viste, pari a 205,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265 (risorse per la copertura finanziaria). L'importo di 205,45 milioni di euro comprende la quota IMU-Stato e la quota IMU-Comune.