Per agevolare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, pari a 2 euro ai sensi dell’art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, l’Agenzia delle Entrate rende noto ai soggetti passivi IVA, tramite l’area riservata del proprio sito Internet, l’ammontare dell’imposta dovuta, calcolata in base al numero delle fatture che recano l’apposita annotazione prevista nel caso in cui sia obbligatorio l’assolvimento del tributo. Procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle e-fatture Il decreto Crescita (art. 12-novies, D.L. n. 34/2019) consente all’Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni oggetto di fatturazione. In particolare, l’Agenzia, laddove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, provvede all’integrazione delle fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di Interscambio. Nel calcolo dell’imposta dovuta, reso noto al soggetto passivo IVA, viene inclusa sia l’imposta corrispondente a quanto correttamente indicato in fattura, sia la maggiore imposta calcolata sulle fatture nelle quali non sia stato correttamente dichiarato l’avvenuto assolvimento del tributo. Nei casi residuali, in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero della stessa. Prima della modifica operata dal D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020), era previsto che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia delle Entrate si applicasse la sanzione amministrativa del 30% di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, generalmente irrogata nell’ipotesi di mancato o parziale versamento dei tributi alle relative scadenze. A seguito dell’intervento operato dal D.L. n. 124/2019, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione del 30% ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo. La procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo avrebbe dovuto applicarsi alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di Interscambio, ma in assenza delle necessarie disposizioni attuative è rimasta inattiva. In ogni caso, il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) proroga al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta. Come riportato dalla Relazione illustrativa, la proroga è necessaria per evitare di introdurre una nuova procedura, che richiede aggiornamenti dei software gestionali e un confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati dall’Agenzia, in un periodo in cui gli operatori economici già sono chiamati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Termini di versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture Di regola, l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche è versata, con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre. Il relativo pagamento può essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia. La legge n. 157/2019, di conversione del decreto fiscale 2020, ha previsto che, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. Il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), nel modificare l’art. 17, comma 1-bis, D.L. n. 124/2019, ha previsto che, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre sia superiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, quindi entro il 20 luglio anziché entro il 20 aprile. Laddove, invece, l’importo dell’imposta di bollo dovuta per i primi due trimestri sia inferiore a 250 euro, il relativo versamento potrà essere ulteriormente differito al 20 ottobre, cioè alla scadenza relativa al terzo trimestre. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre dell’anno, fissate rispettivamente al 20 ottobre e al 20 gennaio.