Con l’intento di attribuire maggiore liquidità alle imprese, il decreto Cura Italia (art. 55, D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020) consente di trasformare le imposte anticipate iscritte in bilancio, o iscrivibili, in crediti di imposta utilizzabili in compensazione orizzontale. La compensazione potrà essere effettuata immediatamente, non appena sarà verificata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione. La preventiva cessione dei crediti Al fine di poter utilizzare in compensazione i predetti crediti di imposta, è necessario effettuare preventivamente e a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, la cessione dei crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempimenti. Il successivo comma 5 precisa che “per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto”. Conseguentemente, il primo problema che dovranno affrontare le imprese è rappresentato dall’individuazione di un acquirente del credito vantato nei confronti di un debitore inadempiente. L’operazione non sarà affatto agevole soprattutto in un contesto economico/finanziario come quello attuale. L’operazione potrebbe anche richiedere tempi lunghi e la circostanza rischia di vanificare il beneficio della compensazione immediata. La determinazione del credito utilizzabile in compensazione Possono essere trasformate in crediti di imposta le attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali non ancora considerate in diminuzione dal reddito imponibile ai sensi dell’art. 84 del TUIR. In tal caso la norma prevede espressamente che non si applicano le limitazioni previste dal secondo periodo, comma 1 del citato art. 84. In buona sostanza non si deve tenere conto della disposizione secondo cui le perdite possono essere utilizzate in compensazione entro il limite dell’80% dell’imponibile fiscale. Possono essere trasformate in credito d’imposta anche le eccedenze ACE. L’operazione consente di spendere immediatamente queste attività, senza dover attendere i futuri periodi d’imposta in cui si manifesteranno imponibili fiscali in grado di “assorbire” le perdite pregresse e la relativa ACE. I limiti alla trasformazione in credito utilizzabile La novella prevede numerose limitazioni. Inoltre, come detto, l’utilizzo del credito in compensazione resta subordinato alla preventiva cessione dei crediti nei confronti degli inadempienti operazione, quest’ultima, che non si profila affatto agevole. Sotto il profilo quantitativo, la trasformazione in credito d’imposta potrà essere effettuata per un ammontare non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Inoltre, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro. Ai fini della determinazione del massimale del 20%, devono essere tenute in considerazione tutte le cessioni effettuate, entro la fine dell’anno 2020. Inoltre, devono essere prese in considerazione le società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. e le società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le compensazioni orizzontali L’art. 55, comma 2 del decreto prevede espressamente che i crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione, non sono produttivi di interessi. “Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter” del D.P.R. n. 602/1973. La compensazione orizzontale sarà possibile con l’applicazione i limiti previsti dal citato articolo 17. Tuttavia, secondo le indicazioni che sono desumibili dalla relazione tecnica, l’utilizzo in compensazione con gli altri debiti fiscali e contributivi sembra possa essere immediato. Il punto avrebbe dovuto essere chiarito da un emendamento presentato in sede di conversione che lo prevedeva espressamente. Pertanto, ora sarà necessario un chiarimento definitivo dell’Agenzia delle Entrate. Una volta ceduto il credito, da cui trae origine il beneficio, la compensazione potrà essere immediata, quindi ancor prima della materiale presentazione della dichiarazione. Inoltre, non troverà applicazione il limite complessivo di 700.000 euro previsto per tutte le compensazioni. Tale limite è indicato dall’art. 34, comma 1, legge n. 388/2000. Secondo la novella in rassegna qualora il contribuente effettui la trasformazione delle imposte anticipate (o dell’ACE) in credito utilizzabile, la successiva compensazione non “intaccherà” il plafond di 700.000 euro. Il contribuente dovrà esercitare, per avvalersi della disposizione, apposita opzione. Tale scelta ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto l’opzione, ma anche in questo caso l’opzione sembra avere un effetto confermativo.