Slittano al 16 settembre 2020 i termini per il versamento delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi sospesi dai provvedimenti emergenziali legati all’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. La previsione è contenuta negli articoli 126 e 127 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 cd. Decreto Rilancio che dispone la proroga del termine già fissato al 30 giugno 2020. Il pagamento potrà essere effettuato, sempre senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione oppure fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Ma vediamo qual è il perimetro di operatività di tale rinvio. I versamenti interessati dalla sospensione La sospensione dei versamenti interessati riguarda sia le sospensioni previste dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 – cd. Decreto Liquidità, che quelle regolate dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - cd. Decreto Cura Italia. L’articolo 126 del D.L. n. 34/2020 proroga i termini per l’effettuazione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 23/2020. Ricordiamo che il predetto articolo 18 regola le sospensioni di versamento dei mesi di aprile e maggio delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato, comprese le addizionali regionali e comunali, operate dai sostituti d’imposta, dell’IVA e dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori. La sospensione dei versamenti del mese di aprile 2020 opera a condizione che i contribuenti abbiano registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi facendo una comparazione tra il mese di marzo 2020 ed il mese di marzo 2019; per i versamenti da effettuarsi nel mese di maggio, invece, il confronto va effettuato tra il mese di aprile 2020 ed il mese di aprile 2019. Il calo di fatturato o dei corrispettivi deve essere pari al 33% per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente; per i contribuenti con ricavi o compensi superiori, la riduzione deve essere di almeno il 50% (salvo per l’IVA dei contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nella province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, ai quali la riduzione del 33% si applica a prescindere dal fatturato o compensi conseguiti nel periodo d’imposta precedente). Non è invece necessario alcun calo per i contribuenti che hanno iniziato l’attività d’impresa o arte o professione dopo il 31 marzo 2019. L’articolo 127 del D.L. n. 34/2020 proroga al 16 settembre 2020 i versamenti sospesi dagli articoli 61 e 62 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020. Ricordiamo a questo proposito che l’articolo 61 prevede la sospensione dei versamenti dei mesi di marzo e aprile delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato, comprese le addizionali regionali e comunali, operate dai sostituti d’imposta e dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori. La sospensione dell’IVA riguarda esclusivamente il versamento da effettuare nel mese di marzo 2020. I soggetti interessati La sospensione tuttavia riguarda esclusivamente alcune tipologie di soggetti ritenuti maggiormente colpiti dall’impatto dell’emergenza epidemiologica. Tali soggetti, individuati espressamente dalla norma, sono: - imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio, tour operator; - federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche nonché gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; - gestori di teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; - gestori di ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; - organizzatori di corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; - gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; - gestori di musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; - gestori di asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; - che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; - aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; - gestori di parchi divertimento o parchi tematici; - gestori di stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; - gestori di servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift; - gestori di servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; - gestori di servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; - che svolgono attività di guida e assistenza turistica; - ONLUS di cui all'articolo 10, del D. Lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. n.117/2017. L’articolo 62 del D.L n. 18/2020 prevede invece la sospensione dei versamenti del mese di marzo delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato, comprese le addizionali regionali e comunali, operate dai sostituti d’imposta e dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori e dell’IVA per tutti i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Per l’IVA dei contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e la sospensione si applica a prescindere dal fatturato o compensi conseguiti nel periodo d’imposta precedente. Sospensione versamenti del mese di giugno Come abbiamo visto il Decreto Rilancio non ha previsto “allargamenti temporali” delle sospensioni ma solo il rinvio dei versamenti già sospesi per effetto di altri provvedimenti. Una eccezione è tuttavia prevista dall’articolo 127 che dispone la sospensione dei versamenti da effettuare nel mese di giugno 2020 esclusivamente per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche di cui all’art. 61, comma 1 lett. b) del D.L. n. 18/2020.