L’Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la Nota Operativa n. 10/2020 avente ad oggetto “Le imposte sul reddito delle società di capitali: le regole, i principi e le scritture contabili”. La Nota Operativa ha lo scopo di indicare, i principi generali e le regole per la determinazione del reddito imponibile e la determinazione e rilevazione delle imposte nel bilancio delle società di capitali. Inoltre, mette in evidenza alcune misure agevolative introdotte dal legislatore per rilanciare il sistema economico italiano, colpito dalla crisi economica a seguito della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Le imposte sul reddito delle Società Le società sono tenute al pagamento delle imposte IRES e IRAP. L’imposta IRES è disciplinata dagli articoli 72 e seguenti del TUIR, ed è una imposta proporzionale costituita da una percentuale fissa, che non varia al variare del reddito, attualmente è pari al 24%. Essa si applica sul reddito complessivo netto (art. 75 del TUIR) per periodi di imposta, determinato secondo le disposizioni dettate dagli articoli da 81 a 116 del TUIR. L’imposta IRAP è disciplinata dal D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Il presupposto di tale imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Essa è commisurata al valore della produzione netta, derivante dall’attività esercitata nel territorio della Regione, con l’attuale aliquota del 3,9%, ma variabile per Regioni, settori e tipologie di attività, nonché per tipologie di soggetti passivi, nel limite massimo di 0,92 punti percentuali, per effetto dell’art. 16, comma 3, del decreto, e la variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Per le società di capitali, la determinazione delle imposte (IRES e IRAP) non può prescindere dalla preventiva completa rilevazione di tutti gli accadimenti aziendali, che trovano traduzione nelle scritture contabili e nelle scritture di rettifiche. Sarà dunque necessario, partendo dal “bilancio di verifica”, effettuare tutte le valutazioni e le determinazioni che si traducono in scritture contabili nel rispetto dei principi di competenza, prudenza e correttezza di cui all’art. 2423-bis del Codice civile. La rilevazione delle imposte deve essere effettuata tenendo in considerazione: - le norme civilistiche, di cui agli art. 2423 e seguenti del Codice civile, - i principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), - le disposizioni fiscali del D.P.R. 917/1986 e D. Lgs. 446/1997. La normativa fiscale è sempre in continua evoluzione e, pertanto, nell’applicazione pratica, bisogna spesso far riferimento sia a interpretazioni giurisprudenziali che della stessa Amministrazione finanziaria. Procedura di calcolo dell’IRES Per il calcolo dell’imponibile IRES deve essere adottato il principio del “doppio binario”, detto anche “Principio di derivazione rafforzata”, in funzione del quale le regole contabili, previste dai nuovi Principi Nazionali e Internazionali OIC, assumono rilevanza anche ai fini fiscali. Da ciò deriva il presupposto fondamentale che le regole contabili costituiscono il punto di partenza per il calcolo della base imponibile IRES e IRAP. Le eventuali variazioni vengono effettuate nella dichiarazione dei redditi, distintamente per ciascun componente. In estrema sintesi, le variazioni in aumento o in diminuzione avvengono con la seguente procedura: UTILE LORDO (ante imposte) + Rettifiche per costi totalmente o parzialmente indeducibili. + Rettifiche per ricavi fiscali ma non civilistici. - Rettifiche per costi riconosciuti fiscalmente nell’esercizio. - Rettifiche per ricavi fiscali. = IMPONIBILE FISCALE, cui applicare l’attuale aliquota IRES del 24%. La nota operativa dopo aver approfondito i criteri di tassazione di alcune voci di costo/spese delle società, fornisce una serie di esempi di calcolo dell’IRES. Procedura di calcolo dell’IRAP >L’IRAP è determinata dalla differenza tra il Valore e i Costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 del Codice civile con esclusione delle voci di cui ai numeri: B) 9) per il personale; B) 10 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; B) 10 d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide; B) 12) accantonamenti per rischi; B) 13) altri accantonamenti; C) 15) proventi da partecipazioni; C) 16) altri proventi finanziari; C) 17) interessi e altri oneri finanziari; D) 18) rivalutazioni; D) 19) svalutazioni; 20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate. Sono ammesse in deduzione le quote di ammortamento del costo sostenuto, per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a 1/18 del costo indipendentemente dall’imputazione al Conto economico e sono vienti alcune deroghe in relazione a fattispecie specifiche, rendendo necessario apportare ai dati contabili alcune variazioni in aumento e in diminuzione ai fini del calcolo dell’IRAP. Tra le principali variazioni in aumento da considerare, vi sono: - i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonché, i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere; - i costi per prestazione di collaborazione coordinata e continuativa; - i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR; - gli utili spettanti agli associati in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (ex art. 53, c.2, lett. c) del TUIR). Inoltre, è da precisare quanto segue: - ai compensi degli amministratori non si applica la regola di cassa, prevista dal TUIR ai fini IRES; - l’accantonamento al fondo di trattamento di fine mandato a favore degli amministratori è indeducibile ai fini IRAP; - i contributi INPS pagati in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono indeducibili ai fini IRAP, mentre sono sempre deducibili i contributi INAIL; - i rimborsi chilometrici e gli altri rimborsi forfettari in favore degli amministratori sono indeducibili; - sono inoltre indeducibili la quota di interessi ricompresa nei canoni leasing, le perdite sulle svalutazioni dei crediti, l’IMU, l’ammortamento dei marchi e dell’avviamento e gli accantonamenti per rischi ed oneri. La dichiarazione dei redditi Per redigere la dichiarazione dei redditi delle società di capitali bisogna tener conto: - della reintroduzione dell’ACE, o meglio la prosecuzione, poiché non vi è mai stata l'abrogazione della disciplina; - del nuovo metodo per calcolare la deducibilità degli interessi passivi sulla base del ROL fiscale; - dei nuovi crediti d'imposta, quali spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici, sport bonus, bonus bonifica ambientale. Il documento rileva infine che il decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) ha concesso di fruire del termine lungo di 180 giorni al posto dei canonici 120, senza dover addurre alcuna spiegazione o motivazione, ma considerandolo termine ordinario. Inoltre, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha introdotto importanti misure per rilanciare il sistema economico italiano, e, tra i punti più importanti sono segnalati i seguenti: - l'annullamento del versamento dell'IRAP a saldo 2019 e come primo acconto 2020; - il contributo a fondo perduto per le imprese e i lavoratori autonomi; - un bonus sugli affitti di immobili ad uso non abitativo; - un bonus una tantum di 600 - 1000 euro per i lavoratori autonomi le partite IVA; - il super bonus al 110% per alcune spese relativi ad interventi di ecobonus e sisma bonus con possibilità di cessione dei crediti; - l’ulteriore sospensione, con versamento il 16 settembre 2020, delle ritenute, addizionali, contributi e IVA del mese di marzo, aprile maggio.