Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2020 (si tratta del c.d. “Decreto Rilancio”) il legislatore ha deciso di introdurre nuove importanti detrazioni fiscali per agevolare l’attuazione di investimenti il cui scopo è quello di sostenere gli interventi finalizzati alla massimizzazione del rendimento energetico degli edifici esistenti (Ecobonus) ed alla riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus). In particolare, tra gli altri provvedimenti, il Decreto Rilancio ha istituito un superbonus del 110% indirizzato al sostegno di alcuni interventi finalizzati al conseguimento di significativi miglioramenti dal punto di vista del rendimento energetico. Tale provvedimento interessa le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Nonostante il Decreto Legge sia già in vigore, si parla di spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020, quindi, consapevoli che per l’attuazione della norma si attendono ancora il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e un decreto attuativo, il miglior consiglio che possiamo dare a chi ha intenzione di intervenire su un edificio, è quello di attendere la conversione in legge del Decreto Legge, con il quale saranno magari modificate o dettagliate le norme sull’argomento Ecobonus 110%. Ecobonus 110%: gli interventi che è possibile effettuare gratuitamente Nel frattempo, riportiamo di seguito quello che ad oggi prevede l’articolo 119 del Decreto Rilancio. Ecco quali sono gli interventi che potranno godere della detrazione fiscale potenziata al 110%: Interventi finalizzati all’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Tetto massimo La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione. Tetto massimo La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione. Tetto massimo La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Tutti gli altri interventi di miglioramento del rendimento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, etc.), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti. Tetto massimo La detrazione deve essere calcolata su di un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento. La cessione del credito e lo sconto in fattura Quando si parla di “interventi che è possibile effettuare gratuitamente“ è necessario far riferimento alle 3 diverse opzioni previste dalla norma. Gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio prevedono infatti queste possibilità: la possibilità di usufruire della detrazione del 110% in un periodo pari a 5 anni; lo sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; il credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Nel primo caso, è chiaro che sarà necessario anticipare i soldi per gli interventi per recuperali in dichiarazione dei redditi in 5 anni. Nei successivi due casi si è in attesa di avere un quadro completo da parte degli istituti di credito e altri intermediari finanziari, in modo da comprendere le modalità (soprattutto) di cessione del credito e se queste avranno un costo che renderanno gli interventi non più “gratis” come dichiarato. Cosa fare per accedere alla detrazione fiscale Come spesso è opportuno rispondere a chi pone quesiti in relazione alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), è da ribadire che la prima cosa da fare è una accurata valutazione della tipologia di intervento/i affidandosi ad un tecnico qualificato e ad un esperto commercialista. Il primo, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità, dovrà effettuare un sopralluogo, consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto (non un progettino o una firmetta su dei moduli, ma un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. Al secondo competerà una opportuna valutazione delle diverse convenienze economiche e fiscali delle opzioni fruibili. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutiva, un miglioramento dei risultati e la riduzione dei possibili “imprevisti” che possono sorgere durante la fase esecutiva delle opere. Quando l’abitazione è “principale” Il TUIR fornisce la definizione di abitazione principale. In particolare, il legislatore ha inteso fare riferimento all’immobile di proprietà della persona fisica che vi dimora abitualmente. Diversamente dalla nozione di abitazione principale ai fini dell’IMU, non è necessario che la persona fisica vi stabilisca la residenza anagrafica. È sufficiente che l’immobile sia stabilmente utilizzato come abitazione e che il proprietario sia in grado di dimostrare tale circostanza. Come provare la dimora abitualeLa dimora abituale potrà essere dimostrata, ad esempio, sulla base di una serie di elementi oggettivi quali l’intestazione delle utenze, i consumi effettivi, le spese condominiali e ogni altro elemento in grado di fornire la prova dell’utilizzo diretto dell’immobile.In alcuni casi la mera intestazione delle utenze potrebbe non essere sufficiente in quanto se prive di consumi, si ottiene, al contrario, la dimostrazione del mancato utilizzo dell’immobile. L’utilizzo effettivo come dimora, indipendentemente dalla residenza anagrafica, assume rilevanza anche al fine di fruire della detrazione del 110% relativa ai lavori di efficientamento energetico prevista dall’art. 119 del Decreto Rilancio. Il TUIR fornisce la definizione di abitazione principale negli articoli 10 e 15. In particolare, l’art. 10, comma 3-bis) definisce quale abitazione principale “quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale o i suoi familiari dimorano abitualmente”. La definizione pressoché equivalente è fornita dal successivo art. 15 con riferimento alla detrazione d’imposta spettante sugli interessi passivi relativi ai mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale. Per quanto riguarda il significato da attribuire all’espressione “familiari”, lo stesso deve essere desunto dall’art. 5, ultimo comma, del TUIR secondo cui - ai fini delle imposte sui redditi - si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Ad esempio Si considera abitazione principale l’immobile dove abitano i figli e il coniuge, se l’altro coniuge dimora abitualmente presso un altro immobile condotto in locazione, in un’altra città, ove si è trasferito per ragioni di lavoro. Anche l’immobile utilizzato come abitazione dai figli si può considerare quale abitazione principale ed è possibile fruire della detrazione del 110% spettante per i lavori di efficientamento energetico. Non è possibile però possedere, ai fini delle imposte sui redditi, due immobili, uno utilizzato come abitazione principale del coniuge e uno quale abitazione principale dei figli.