In prossimità dei termini di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la consueta circolare per l’applicazione degli ISA. Quest’anno il documento era particolarmente atteso sia con riferimento alle numerose novità della modulistica, sia per ciò che riguarda l’applicazione del regime premiale dopo l’approvazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020. Il nuovo criterio della media Il provvedimento del 30 aprile 2020 ha confermato il regime premiale applicato per la prima volta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2018. I punteggi dell’indicatore in grado di assicurare i benefici fiscali sono invariati, come pure i relativi vantaggi fiscali. Il punteggio minimo è pari a 8. Tuttavia, il provvedimento direttoriale ha inteso rendere possibile l’accesso al regime premiale anche ai contribuenti che nel tempo abbiano dimostrato comunque un certo grado di affidabilità. Pertanto, se dalla media semplice del voto ISA ottenuto per gli anni 2018 e 2019 consegue un valore almeno pari a 8,5, il contribuente può comunque accedere al regime premiale. In questo caso, diversamente dal regime non fondato sulla media, il voto “minimo” è pari a 8,5 e non a 8. Deve però tenersi presente che il criterio fondato sulla media è alternativo rispetto al regime “ordinario”. Pertanto, la scelta di ricorrere al criterio della media sarà effettuata innanzitutto dai contribuenti che nel periodo di imposta 2019 hanno ottenuto un valore dell’ISA inferiore a 8. Infatti, in tale ipotesi non sarà possibile fruire di alcun vantaggio fiscale. Il criterio della media per migliorare il punteggio ISA Alla luce della ricostruzione sin qui effettuata appare evidente come il criterio alternativo della media sarà utilizzato soprattutto dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2019 hanno ottenuto un punteggio elevato, ma comunque inferiore a 8. In tale ipotesi, utilizzando il punteggio ISA dell’anno 2018 ed effettuando la media, potranno accedere ai benefici fiscali previsti dal decreto direttoriale. Si è posto però il problema se il criterio della media rappresentasse comunque un criterio alternativo utilizzabile non al fine di consentire l’accesso al regime premiale, ma per conseguire il miglioramento del punteggio dell’ISA. La domanda è pertinente in quanto fino all’introduzione della recente novità l’unico modo per migliorare il punteggio di affidabilità e, al limite, accedere anche al regime premiale, era rappresentato dall’integrazione dei ricavi o dei compensi non risultanti dalle scritture contabili. Il problema è stato affrontato dalla circolare n. 16/E del 16 giugno 2020 in risposta a una specifica domanda. In particolare, l’istante ha rappresentato il caso di un contribuente che nel periodo di imposta 2018 ha conseguito un livello di affidabilità pari a 10 e nel successivo periodo di imposta 2018 ha ottenuto un punteggio pari a 8. In tale ipotesi il contribuente risulterebbe già ammesso al regime premiale. Si è posto allora il problema se potesse essere applicato il criterio alternativo della media: nell’esempio, l’applicazione di tale criterio consente il raggiungimento di un punteggio pari a 9 senza per questo dover effettuare alcuna integrazione dei ricavi o dei compensi. La risposta dell’Agenzia delle entrate è stata positiva. È irrilevante che il contribuente sia comunque ammesso al regime premiale, potendo applicare il criterio alternativo della media. Il provvedimento direttoriale non prevede alcuna specifica condizione che limiti l’applicazione della novità. Nella circolare n. 16/E/2020, l’Agenzia ha espressamente affermato che il contribuente ha convenienza nel calcolare il punteggio ISA utilizzando il criterio della media dei punteggi ottenuti per i periodi di imposta 2018 e 2019 che gli consente di ottenere il punteggio pari a 9.