Tra gli adempimenti che il decreto Cura Italia ha sospeso fino al 31 maggio 2020 e che devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 è compresa la presentazione della comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (esterometro) del primo trimestre 2020 (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n. 11/E/2020, risposta 2.1). Ambito applicativo L’adempimento riguarda tutti i soggetti passivi “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato” obbligati, per le operazioni effettuate, alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI). Sono, pertanto, esonerati dalla comunicazione, tra gli altri, i contribuenti che si avvalgono del regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfetario (art. 1, commi 54-89, della L. n. 190/2014). L’obbligo comunicativo, a differenza del precedente spesometro (di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010), non ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini IVA, ma le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, fatta eccezione per quelle per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche mediante il SdI, anche soltanto per facoltà. Termini di trasmissione della comunicazione L’adempimento, dopo la modifica operata dal decreto fiscale 2020 (art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 124/2019), ha periodicità trimestrale, con termine di invio della comunicazione entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Di conseguenza, i dati delle operazioni relative al primo trimestre 2020 avrebbero dovuto essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020.