L’Agenzia delle Entrate ha dato concreta attuazione al tax credit vacanze, cioè alla disposizione che consentirà ai nuclei familiari di ottenere uno sconto sui servizi offerti dalle strutture turistico-ricettive. Il provvedimento n. 237174 del 17 giugno 2020 stabilisce le modalità di funzionamento del meccanismo. Lo sconto potrà arrivare fino a 500 euro per ogni nucleo familiare, ma il provvedimento direttoriale non ha fornito alcuna specifica indicazione qualora l’acquisto dei servizi alberghieri dovesse essere effettuato per il tramite di un’agenzia di viaggi che agisce come intermediaria. L’ambito applicativo della disposizione Il tax credit vacanze, cioè lo “sconto” di cui possono beneficiare i nuclei familiari con un ISEE non superiore a 40.000 euro, presenta tanti limiti. I numerosi “paletti” renderanno poco efficace la misura che rischia di tradursi in un aggravio, anche economico, per le strutture turistico-ricettive. Il legislatore ha individuato specifici presupposti soggettivi e oggettivi per fruire del bonus. Il credito è riconosciuto ai nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro. L’utilizzazione del credito deve essere effettuata nell’arco temporale 1° luglio-31 dicembre 2020, quindi le spese relative al “soggiorno” devono essere sostenute durante questo periodo. Il credito è riconosciuto alla condizione che le spese siano sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico-ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo Bed & Breakfast. L’oggetto dell’agevolazione L’oggetto del tax credit è individuato dal comma 1 dell’art. 176 del decreto Rilancio. Il credito trae origine dal pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive, nonché dagli agriturismo e dai Bed & Breakfast. In pratica, se il turista soggiorna presso una struttura alberghiera in Italia è possibile fruire dello sconto al termine del periodo di vacanza. La norma fa espresso riferimento ai servizi offerti dalle predette strutture. Ne consegue che il tax credit non si applica alle cessioni di pacchetti turistici poste in essere dalle agenzie di viaggi. In questo caso le prestazioni di servizi non sono poste in essere dalla struttura alberghiera, ma direttamente dall’agenzia di viaggio. Nel momento in cui l’agenzia di viaggio deve comporre un pacchetto e venderlo intervengono tre o più soggetti. L’agenzia acquista i servizi da utilizzare per la composizione del pacchetto. Ad esempio, acquista i servizi della struttura ricettiva, il servizio delle guide che accompagneranno i viaggiatori nel corso delle escursioni e stipula un contratto di trasporto di persone. Tutti i servizi sono posti in essere direttamente nei confronti dell’agenzia di viaggi. I documenti saranno utilizzati per ottenere il riconoscimento fiscale delle spese sostenute e considerate in diretta diminuzione del margine ai fini della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto. A sua volta, successivamente, quando l’agenzia di viaggi avrà venduto il pacchetto e incassato l’intero corrispettivo, l’operazione potrà considerarsi effettuata. L’IVA sarà esigibile e dovrà essere emessa la fattura nei confronti del viaggiatore. Ciò in quanto la vendita del pacchetto turistico è effettuata nei confronti del viaggiatore. Invece, la disposizione del decreto Rilancio limita la possibilità di fruire del beneficio fiscale per i “servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive” e non per le prestazioni di servizi poste in essere dalle agenzie di viaggio. Non deve trarre in inganno la previsione di cui all’art. 176, comma 3, lettera c) dove viene precisato che “il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator”. In tale ipotesi il legislatore ha riconosciuto la possibilità di fruire dello sconto, se l’acquisto del servizio alberghiero è intermediato tramite un’agenzia di viaggi che ne effettua il relativo pagamento. In tale ipotesi l’agenzia non effettua la cessione di un pacchetto turistico, ma si limita a svolgere un’attività di intermediazione nella vendita dei servizi alberghieri che la struttura turistico-ricettiva presterà nei confronti del nucleo familiare. In tale ipotesi, puntualizza la norma, anche se il pagamento viene effettuato per il tramite di un’agenzia di viaggi, il nucleo familiare potrà fruire del bonus, cioè dello sconto. Il pagamento diretto e tramite agenzia di viaggi Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate indica con precisione le modalità di fruizione dello sconto, ma non ha considerato, come indicato espressamente dalla norma, che il pagamento dei servizi potrà essere effettuato per il tramite dell’agenzia di viaggi. Uno dei componenti il nucleo familiare deve ottenere, tramite un’applicazione, il rilascio di un codice univoco e di un QR code. La struttura turistico-ricettiva ne effettua l’acquisizione all’atto del pagamento e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura o dello scontrino commerciale, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. La procedura descritta restituisce all’operatore un esito che, ove positivo, potrà essere confermato in modo da applicare concretamente lo sconto. Il provvedimento non ha considerato il ruolo delle agenzie di viaggio. Nel momento in cui l’agenzia che effettua la prenotazione riscuote la somma di denaro da girare alla struttura alberghiera, il cliente potrebbe non essere in possesso del QR code. Secondo le indicazioni del provvedimento, la procedura deve essere effettuata all’atto del pagamento direttamente dalla struttura ricettiva. Ciò anche perché la procedura richiede l’emissione della fattura elettronica o dello scontrino. Invece, l’agenzia di viaggi che effettua il pagamento per conto del viaggiatore si limiterà all’emissione della fattura per l’attività di intermediazione nei confronti della struttura ricettiva in un momento successivo.