Assonime ha emanato la circolare n. 14 dell’8 luglio 2020, riguardante il d.l.vo n. 142 del 2018 di recepimento delle cd. Direttive ATAD: la nuova disciplina di deduzione degli interessi passivi. La tematica è particolarmente importante ed attuale: infatti le Direttive ATAD 1 (2016/1164) e ATAD 2 (2017/952) sono state introdotte nel nostro ordinamento e hanno previsto nuove norme sulla deduzione degli interessi passivi, di exit/entry tax, di società controllate estere (CFC), di disallineamenti da ibridi, di dividendi e plusvalenze su partecipazioni e di intermediari finanziari. Queste novità intervengono nell’ambito delle iniziative adottate dall’OCSE per il contrasto delle pratiche di profit shifting. Quindi con queste direttive si è voluto rendere obbligatoria l’adozione di misure anti-BEPS e con riferimento agli interessi passivi, vi è stata una riformulazione dell’art. 96 TUIR. Le Direttive ATAD Con le direttive ATAD si è inteso,tra l’altro, contrastare l’erosione della base imponibile dei singoli Stati membri effettuata dai gruppi societari transnazionali attraverso il pagamento di interessi passivi in eccesso. Per tale motivo è stato individuato un modello che si incentra sull’applicazione di un limite alla deduzione degli interessi passivi netti commisurato ad una percentuale fissa (30%) del risultato operativo lordo (EBITDA). Nel modello del fixed ratio, l’EBITDA va assunto nella sua dimensione fiscalmente rilevante. Di conseguenza, l’eccedenza può essere riportata in avanti senza limiti temporali e dedotta quando vi sia capienza nel limite fiscale, se gli interessi passivi in un esercizio risultano di importo superiore rispetto al 30% dell’EBITDA. Laddove il 30% dell’EBITDA supera gli interessi passivi, l’eccedenza di EBITDA può essere riportata a nuovo e utilizzata ai fini della deduzione negli esercizi successivi per un massimo di cinque periodi di imposta. In ogni caso con la Direttiva veniva concesso agli Stati di prevedere delle esclusioni: - le imprese stand-alone, cioè non appartenenti ad un gruppo, in quanto inidonee per definizione a dar luogo ad effetti di erosione della base imponibile a livello transnazionale, potevano essere escluse dal limite alla deduzione degli interessi passivi basato sul fixed ratio; - le imprese facenti parti di gruppi che presentassero un ammontare complessivo di interessi passivi non superiore alla soglia di 3 milioni di euro potevano essere escluse. E’ interessante notare che dal punto di vista oggettivo si consentiva di fare salvi gli interessi utilizzati per il finanziamento di progetti infrastrutturali pubblici nonché quelli su finanziamenti stipulati prima del 17 giugno 2016, ossia il momento in cui fu resa pubblica la proposta di Direttiva. Inoltre si prevedeva la possibilità di dedurre gli interessi anche in misura superiore al fixed ratio calcolato sulla singola società, laddove vi fosse una maggior misura degli interessi passivi in linea con quella del gruppo di appartenenza, poiché si riteneva che in tal caso non si potesse ravvisare un fenomeno di erosione delle basi imponibili. Le novità dell’art. 96 del TUIR Al momento dell’attuazione nell’ordinamento italiano, essendovi nell’art. 96 del TUIR un meccanismo di limitazione alla deduzione degli interessi passivi commisurato ad una percentuale del ROL, è stata prevista una revisione della disciplina interna per renderla compatibile con il minimum standard comunitario. Con il nuovo art. 96 del TUIR è stato previsto: - l’ampliamento dell’ambito oggettivo affinché potessero essere ricomprese le componenti finanziarie significative relative a crediti/debiti commerciali e gli interessi passivi oggetto di capitalizzazione; - il passaggio da una definizione civilistica di risultato operativo lordo al ROL fiscale. Di conseguenza si è avuta la conseguente di tener conto dei costi/ricavi che lo compongono per i rispettivi valori fiscalmente rilevanti e di sterilizzare i proventi esenti; - l’introduzione del limite temporale di cinque esercizi al riporto in avanti delle eccedenze di ROL e inoltre è stato previsto un criterio di consumazione in base al quale si presume utilizzata prioritariamente l’eccedenza di ROL di formazione meno recente. Tra l’altro è molto importante la previsione che ammette la possibilità di riportare a nuovo non solo le eccedenze di ROL e di interessi passivi, ma anche quelle relative agli interessi attivi non utilizzati. Inoltre è interessante vedere che in presenza di un consolidato, è possibile far circolare nella fiscal unit, non solo le eccedenze di ROL, ma anche quelle di interessi attivi delle consolidate sia nello stesso periodo di imposta che anche in periodi di imposta successivi rispetto a quello di loro maturazione. Il Legislatore però non ha previsto che l’ambito di applicazione fosse ristretto al momento dell’attuazione della Direttiva per cui non sono state escluse né le imprese stand-alone, né i gruppi societari di minori dimensioni caratterizzati da interessi passivi di ammontare complessivo al di sotto di una determinata soglia. Ciò che è stata attuata è la possibilità di esonerare dai limiti dell’art. 96 del TUIR gli interessi passivi relativi ai finanziamenti utilizzati per la realizzazione di progetti infrastrutturali pubblici mediante il richiamo del Codice degli Appalti. Inizialmente, per poter usufruire dell’esonero era previsto tra le condizioni che i prestiti fossero garantiti in via esclusiva dai beni realizzati in esito al progetto, quindi costituiva un fattore preclusivo la presenza di una garanzia rilasciata dai soci. Questa preclusione è stata rimossa con il dl n. 124 del 2019. Tra l’altro il d.lgs. n. 142 del 2018, volendo estendere i limiti alla deduzione a tutti gli oneri finanziari, aveva abrogato la norma che faceva salva la deducibilità degli interessi passivi derivanti dai finanziamenti ipotecari relativi agli immobili destinati alla locazione delle società immobiliari di gestione. Però con legge di bilancio 2019 è stata invece ripristinata questa l’esclusione. Il periodo transitorio La nuova normativa si applica a partire dal 2019 e per tale motivo il decreto ha individuato anche la disciplina per il periodo di transizione, prevedendo che le eccedenze di interessi passivi maturate e non dedotte ante 2019 possono essere riportate a nuovo e dedotte in base alle nuove regole dell’art. 96 TUIR. Dall’altra parte, le eccedenze di ROL contabile non utilizzate prima del 2019 possono essere portate a nuovo e utilizzate in futuro solo ai fini della deduzione degli interessi passivi relativi ai finanziamenti accesi prima del 17.6.2016, momento in cui fu resa pubblica la proposta di direttiva ATAD 1. In questo modo, è stata ridotta la possibilità di utilizzare le eccedenze di ROL contabile preesistenti rispetto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Ovviamente, ciò rappresenta un elemento di criticità per le imprese, poiché taluni operatori hanno effettuati finanziamenti anche dopo il 17.6.2016 facendo affidamento sulla presenza di eccedenze di ROL contabile preesistenti e si trovano nell’impossibilità sopravvenuta di fruirne a partire dal 2019. Inoltre con riferimento sempre alla transizione, il D. lsg. n. 142 del 2018 regolamenta il passaggio dal ROL contabile al ROL calcolato in base ai valori fiscali per prevenire effetti di duplicazione. Sul punto, si prevede che i componenti reddituali imputati in bilancio e che hanno in precedenza già concorso alla formazione del ROL contabile non possono poi concorrere nuovamente a formare il ROL fiscale. Inoltre, si prevede che se è stato preso in considerazione nel calcolo del ROL contabile un determinato componente reddituale, la sua rettifica debba essere assunta nella stessa accezione di partenza e, quindi essere computata anch’essa nella configurazione contabile. La richiesta della sospensione della disciplina In ragione degli effetti dell’emergenza Covid-19, è interessante osservare che sono state intraprese delle iniziative da parte di Assonime e di altre associazioni di categoria per chiedere alla Commissione UE una sospensione della disciplina di limitazione alla deduzione degli interessi passivi per l’anno 2020. I singoli Stati membri hanno posto in essere degli interventi per contrastare gli effetti della crisi da Coronvirus, con misure che favoriscono l’accesso al credito delle imprese e che mal si intrecciano con l’imposizione di limiti al riconoscimento dei componenti negativi che ne derivano. Tra l’altro per proteggere la liquidità delle imprese e evitare situazioni di insolvenza, sarebbe stato opportuno estendere la sospensione anche al periodo di imposta 2019 così da ridurre l’impatto della disciplina che limita la deduzione degli interessi passivi sul versamento del saldo IRES in scadenza nel mese di giugno 2020. Assonime ha sottolineato come comunque il legislatore italiano potrebbe disattivare per il 2020 quelle restrizioni che sono state confermate nel nuovo art. 96 del TUIR e che potevano essere non inserite in base alla disciplina comunitaria, ad esempio con riguardo alla facoltà accordata agli Stati di esonerare le imprese stand-alone e i gruppi con interessi passivi al di sotto della soglia di 3 milioni di euro.