Anche se leggermente in ritardo rispetto alla tabella di marcia, anche quest’anno, l’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare-guida, sulla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2019. Si tratta della circolare n. 19/E pubblicata l’8 luglio 2020 nella quale, facendo esplicito riferimento ai righi del modello 730/2020 (ma le regole valgono anche per il modello Redditi PF 2020) si approfondiscono le regole operative da seguire per indicare in dichiarazione le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, i crediti d’imposta e gli altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità. La struttura del documento di prassi non riserva alcuna novità rispetto a quanto fatto negli anni scorsi. Pertanto, il vero valore aggiunto della circolare consiste nei chiarimenti (a dire il vero pochi) sulle novità che debuttano nella dichiarazione di quest’anno. Soffermando l’attenzione proprio su queste ultime, cerchiamo di evidenziare quelle più interessanti. Nuovo limite per i figli a carico Per prima cosa, a partire dall’anno 2019, debutta un nuovo limite per considerare fiscalmente a carico i figli. Infatti, per i figli di età non superiore a 24 anni il consueto limite di reddito complessivo pari a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, è elevato a 4.000 euro. L’Agenzia ricorda che per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta. Pertanto, se si raggiunge l’età di 24 anni nel 2019, la detrazione spetta anche per le spese sostenute successivamente al compimento dell’età. Detrazione spese mediche Non cambia molto per la detrazione pari al 19% delle spese sanitarie. Infatti, oltre ad essere confermate quasi tutte le tipologie di spese, resta anche il limite di 129,11 euro al di là del quale le spese sono detraibili (art. 15, comma 1, lettera c, TUIR). Le novità da segnalare sono sostanzialmente le seguenti: - dal 1° gennaio 2019 non è più possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001; - le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili anche se rese da soggetti che hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione all’elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale. Tutto ciò si desume dal D.M. 9 agosto 2019 e dai Pareri del Ministero della Salute del 18 ottobre 2019 e del 2 marzo 2020. Spese di istruzione Per le spese di istruzione, oltre a segnalare l’innalzamento a 800 euro per le spese non universitarie, per quelle relative alla frequenza di corsi universitari occorre fa riferimento al D.M. 19 dicembre 2019. Con tale decreto, infatti, è stato individuato l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile per l’anno 2019. Erogazioni liberali Per le erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (art. 83, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 117/2017) e per quelle in favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle APS (art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017) per le quali spetta la possibilità di fruire, rispettivamente, di detrazioni e deduzioni, occorre fare riferimento al D.M. 28 novembre 2019 con il quale sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura effettuate a partire dal 2020. In particolare, è stato previsto che la detrazione spettante è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 TUIR. Inoltre, l'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione anche copia della perizia giurata di stima laddove prevista. Riscatto periodi scoperti da contribuzione Una delle novità della dichiarazione di quest’anno, rimanendo nel campo delle detrazioni d’imposta, è l’introduzione, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, della possibilità - per i soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale - di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi precedenti il 30 marzo 2019, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria. Si tratta della c.d. pace contributiva disciplinata dall’art. 20 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4. L'onere per il riscatto è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. Nella circolare n. 19/E/2020, oltre a riepilogare le regole per fruire della suddetta detrazione, l’Agenzia evidenzia che essa spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno ed è calcolata sull’intero importo versato, non essendo previsto alcun limite massimo. E per spiegare meglio il concetto, afferma, a titolo esemplificativo che, in caso di rateizzazione dell'onere in 120 rate mensili (10 anni), per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata nell'anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di pari importo. Tale modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50% della somma effettivamente versata nell'anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13). Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici L’altra grossa novità, in tema di spese detraibili, è data dalla detrazione concessa per le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW (art. 16-ter, D.L. n. 63/2013 e art. 9, D.M. 20 marzo 2019). Per queste spese spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 50% delle spese stesse. Nella circolare, l’Agenzia riassume quanto chiarito durante il 2019 su questa agevolazione e, in particolare, che: - possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi IRPEF e IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo (risoluzione 28 febbraio 2019, n. 32/E); - fermo restando il limite complessivo di 3.000 euro, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento quali, ad esempio, i costi di allaccio (circolare 10 aprile 2019, n. 8/E). Inoltre, per quanto riguarda la disciplina applicativa occorre rifarsi a quanto previsto dall’art. 9, D.M. del Ministero dello Sviluppo economico 20 marzo 2019 che, tra le altre cose, prevede che i pagamenti vanno effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Documentazione delle spese: fattura elettronica vs fattura cartacea Un’ultima annotazione va fatta in merito alla documentazione delle spese. Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica che rappresenta l’unico documento avente valore fiscale, anche se il soggetto IVA emette una copia cartacea della stessa che consegna all’atto della prestazione. Secondo l’Agenzia delle Entrate, il contribuente, oltre alla documentazione relativa alle spese detratte, deve conservare la suddetta fattura cartacea consegnata dall'emittente, con l'obbligo di verificare che copia cartacea e fattura elettronica coincidano.