Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Agosto, che contiene una serie di misure volte a rilanciare e sostenere l’economia del Paese non solo per il tramite di erogazione di finanziamenti ma anche attraverso una serie di interventi di carattere fiscale. Misure fiscali Rimodulazione opzionale del pagamento delle imposte sospese - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi Per le tasse (IVA e ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973) sospese a marzo, aprile e maggio i pagamenti saranno dovuti in due tranche: il 50% delle somme dovute si verseranno senza sanzioni e interessi il 16 settembre in unica soluzione o in 4 rate di cui l’ultima entro il 16 dicembre, mentre il restante 50% sarà dovuto in 24 rate, anche queste senza sanzioni e interessi, a partire dal 16 gennaio 2021. Si tratta nello specifico dei versamenti relativi a: - IVA e ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973, relativi ai mesi di aprile e maggio 2020 i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori o superiori a € 50 milioni che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi rispettivamente di almeno il 33% - 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile e 2020 rispetto al mese di aprile dell’anno precedente devono essere effettuati un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 (e non più 4) rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020; - IVA in scadenza nel mese di marzo, ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, e operanti in specifici settori (i.e. teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei biblioteche devono essere effettuati un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 (e non più 4) rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020; - IVA, ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi dall'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, i contribuenti con ricavi e compensi non superiori a 2 milioni di euro; - IVA dovuta dall’8 marzo al 31 marzo 2020 dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. Rinvio del pagamento del secondo acconto IRAP Sono rinviati i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell’acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021. Proroga della riscossione coattiva Viene prorogata a dopo il 15 ottobre 2020 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali che erano in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e 31 maggio 2020. Detta sospensione si applica anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del R.D. n. 639/1910 e a nuovi atti esecutivi di accertamento e irrogazione delle sanzioni emessi dagli enti locali ai sensi dell’articolo 1, comma 792, Legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sono prorogati i termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall’aggiudicazione della gara indetta ai sensi dell’articolo 1, co. 576, della Legge n. 232/2016, per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La stipula e la decorrenza della convenzione è fissata al 1° dicembre 2021. Giochi e tabacchi: oscuramento dei siti web L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’esercizio delle proprie funzioni di prevenzione e contrasto alle attività illecite nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme, anche di natura fiscale o a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, ovvero ponga in essere schemi finalizzati alla realizzazione di attività illecite. I destinatari di suddetti ordini hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. L’inosservanza degli ordini di inibizione comporta l’irrogazione, delle sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole L’articolo 136-bis del decreto Rilancio prevede che le cooperative agricole a mutualità prevalente e i loro consorzi possano rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2018, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'art. 84 del Tuir e con l'ulteriore precisazione che le perdite utilizzate ai sensi della norma in esame non hanno valenza anche fiscale, non potendo essere portate in diminuzione del reddito ai sensi del predetto art. 84, previsione che si somma, con modalità ed effetti da chiarire, alle limitazioni proprie delle cooperative sul riporto e l'utilizzo delle perdite proprie. Il decreto Agosto dispone che dette previsioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni. Versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente Viene previsto che con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi (e non più primo semestre) dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 ottobre 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Maggiorazione ex-Tasi Viene previsto che, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Proroga esonero TOSAP e COSAP Le attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino 31 dicembre 2020 (e non più fino al 31 ottobre 2010) dal pagamento della TOSAP e COSAP. Fino al 31 dicembre 2020 (e non più fino al 31 ottobre 2020), le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo. Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 I soli soggetti che nella redazione del bilancio non applicano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni che emergono dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019. Sono esclusi dall’operazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. La rivalutazione potrà essere effettuata distintamente per ciascun bene e annotata nel relativo inventario, nonché nella nota di variazione. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione potrà essere affrancato in tutto o in parte con un’altra imposta sostitutiva fissata ora nella misura del 10%. Le imposte sostitutive dovranno essere versate in un massimo di tre rate di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Misure per il sostegno e per il rilancio dell’economia Bonus ristorazione e centri storici Per sostenere gli esercizi di ristorazione che hanno subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019, arriva un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo sarà di 2.500 euro e sarà erogato con un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda. In arrivo, poi, anche un aiuto agli esercizi commerciali dei centri storici e delle città ad alta vocazione turistica. È previsto un contributo a fondo perduto per chi ha subito una perdita di fatturato e corrispettivi di almeno il 50% a giugno 2020 calcolato in percentuale (20%, 15% e 10% in relazione al volume di ricavi o compensi) sulla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito a giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di giugno 2019. Le città beneficiarie sono i capoluoghi di provincia che hanno un numero di presenze straniere almeno cinque volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, nonché le città metropolitane che hanno presenze straniere in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società Le modalità semplificate di svolgimento delle assemblee di cui all’art. 106 del DL n. 18/2020 sono prorogate per quelle che si tengono entro il 15 ottobre 2020. In altri termini: - con l’avviso di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le spa, le sapa, le srl e le società cooperative possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; - le società possono prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza, che sia necessario la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le srl possono inoltre consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Enti fieristici: nasce un fondo ad hoc Nasce una sezione ad hoc per le fiere a valere sul fondo rotativo 394 gestito da Simest per conto del ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e incrementato di ulteriori 400 milioni per il 2020. In pratica, il “fondo fiere”, chiesto a gran voce anche dalle Regioni, servirà a sostenere l’internazionalizzazione degli enti fieristici italiani attraverso interventi temporanei di partecipazione nel capitale con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari e concessione di finanziamenti a condizioni di mercato o comunque entro i limiti fissati dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Sarà il Comitato agevolazioni a determinare la quota del fondo rotativo 394 da destinare al supporto degli enti fieristici della penisola. Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese Viene stabilito che gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 del decreto Rilancio (DL n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge n. 77/2020) possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse: - non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure - non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure - non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. Moratoria PMI Le PMI danneggiate dall'epidemia di COVID-19 PMI potranno avvalersi - dietro comunicazione in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario: a) le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 gennaio 2021 (in luogo del 30 settembre 2020); b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021 (in luogo del 30 settembre 2020) i contratti sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 (in luogo del 30 settembre 2020) alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2021 (in luogo del 30 settembre 2020) è sospeso sino al 31 gennaio 2021 (in luogo del 30 settembre 2020) e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Rifinanziamento del cashback Viene introdotta l’ipotesi di una compartecipazione pubblica alle spese sostenute dai cittadini che pagheranno con moneta elettronica. Con l’operazione cash back, infatti, si potrebbero acquistare una serie di beni e servizi a spese anche dello Stato, un’operazione che, ad un tempo, punta a rilanciare i consumi e a contrastare l’evasione fiscale. In altri termini, da gennaio chi comprerà beni o pagherà una prestazione di servizi con Pos, carte di debito, di credito o qualsiasi altra forma di pagamento elettronico beneficerà di un ristorno finanziario per una quota della spesa sostenuta. Sotto il profilo operativo, il bonus potrebbe arrivare direttamente sul conto corrente o sulle carte stesse, mentre è stata accantonata definitivamente l’ipotesi di una detrazione fiscale. P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine Viene nuovamente modificata la disciplina dei PIR disponendo che gli investitori, persone fisiche, potranno destinare somme o valori per un importo non superiore a 300.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivi. Tali limiti (che per i PIR “tradizionali” sono, rispettivamente, 30.000 euro e 150.000 euro) non si applicano agli enti di previdenza obbligatoria, nonché complementare (c.d. fondi pensione). I PIR “alternativi” – stante l’ampliamento delle soglie di investimento rispetto a quelle dei PIR “tradizionali” – sono dunque prodotti destinati a suscitare l’interesse della clientela cd. “private”. Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni Viene incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2020 il fondo per l’erogazione dei contributi statati per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km. Inoltre: - per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro: Co2 g/Km Contributo (euro) 0-20 2.000 21-60 2.000 61-90 1.750 91-110 1.500 - per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro: Co2 g/Km Contributo (euro) 0-20 1.000 21-60 1.000 61-90 1.000 91-110 750 Sospensione della scadenza dei titoli di credito Sono prorogati fino al 31 dicembre 2020 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data. Misure urgenti per il settore turistico Viene esteso anche al mese di luglio il credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo previsto dall’articolo 28 del DL Rilancio. Tra i beneficiari, oltre alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, sono ricomprese anche le strutture termali. Esenzioni IMU per i settori del turismo e dello spettacolo Per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a: - immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; - immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze e installazioni funzionali, e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; - immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del DL 31 maggio 2014, n. 83, è riconosciuto, nella misura del 65%, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Tra i beneficiari del credito di imposta sono comprese: - le strutture che svolgono attività agrituristica; - le strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali; - nonché le strutture ricettive all’aria aperta. Bonus pubblicità in favore di società sportive e associazioni sportive dilettantistiche Per l’anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24. Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus E’ istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.