Agenzia delle Entrate - Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 Agenzia delle Entrate - Prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020 Modello comunicazione dell'opzione Istruzioni L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento in data 8 agosto 2020 n. 283847 riguardante disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77 del 2020, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. L’articolo 119 del decreto Rilancio, in presenza di determinate condizioni, ha incrementato al 110 per cento l’aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (superbonus). Inoltre, l’articolo 121 del decreto Rilancio ha previsto che per gli interventi che danno diritto al superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali puntualmente elencati, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Il nuovo provvedimento ha approvato quindi il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, con il quale i soggetti beneficiari delle specifiche detrazioni comunicano all’Agenzia delle entrate le opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio. Questa Comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere dal 15 ottobre 2020 entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata, dal beneficiario della detrazione per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari ovvero dall’amministratore del condominio per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, anche avvalendosi degli intermediari. A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti. Detrazione del 110 percento: gli ulteriori requisiti Nel caso in cui le opzioni riguardino gli interventi per i quali è prevista la detrazione del 110 percento, il provvedimento definisce gli ulteriori requisiti richiesti dalle richiamate disposizioni, ai fini dell’esercizio e della comunicazione delle opzioni stesse: - per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del DL n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 agosto 2020; - per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 119, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente; - è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Infine, il provvedimento definisce le modalità con le quali i soggetti che acquisiscono i crediti corrispondenti alle detrazioni possono utilizzare il relativo importo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo a soggetti terzi.