Al fine di garantire una maggiore certezza relativamente ai termini per la notifica del ricorso avverso l’avviso di accertamento, l’articolo 158 del decreto Rilancio introduce una disposizione di natura interpretativa (anche alla luce del richiamo espresso all’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212). In particolare, si prevede che la sospensione dei termini processuali di cui all’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione. Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza», prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dal suddetto articolo 83. Sospensione feriale Come precisato in premessa, l’articolo 158 del decreto Rilancio ha introdotto una disposizione di natura interpretativa per la quale la sospensione dei termini processuali si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione. Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza», prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione di complessivi 64 giorni prevista dal combinato disposto del citato articolo 83 e dell’articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Si applica, inoltre, la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, prevista dall’articolo 1 della legge n. 742 del 1969. Al riguardo si evidenzia, infatti, che, alla luce dell’interpretazione autentica fornita dall’articolo 7-quater, comma 18, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, «I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale». Resta inteso, infine, che risulta applicabile anche la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 60 giorni previsto dall’articolo 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in caso di presentazione dell’istanza di scomputo delle perdite pregresse. L’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, dispone la sospensione di diritto, dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, dei termini processuali. Tali termini riprendono, dunque, a decorrere dalla fine del periodo di sospensione feriale. Pertanto, in caso di accertamento notificato il 15 febbraio 2020, il cui termine di impugnazione, in virtù della sospensione di 64 giorni, scade il 16 settembre 2020, il decorso del termine di impugnazione, già sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020, sarà nuovamente sospeso dal 1° al 31 agosto 2020. In tale stesso caso, il termine di impugnazione, per effetto del cumulo delle sospensioni, verrà a scadere il 17 ottobre 2020.