È possibile fruire della detrazione IRPEF nella misura del 19% in riferimento alle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso e, per le università non statali, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di corsi di: - istruzione universitaria (art. 1, co. 151 lett. a), Legge n. 107/2015); - perfezionamento e/o specializzazione universitaria; in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali (con decorrenza 16 luglio 2015). Nota bene Non sono più detraibili le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria. La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall’imposta lorda sui redditi, è individuata per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede il corso di studio nell’importo massimo indicato per il periodo di imposta 2019 nella tabella contenuta nel D.M. 19 dicembre 2019. Area disciplinare corsi istruzione Nord Centro Sud e isole Medica 3.700 euro 2.900 euro 1.800 euro Sanitaria 2.600 euro 2.200 euro 1.600 euro Scientifico-Tecnologica 3.500 euro 2.400 euro 1.600 euro Umanistico-sociale 2.800 euro 2.300 euro 1.500 euro Attenzione Alle spese sostenute, come sopra riportate, va sommato anche l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3, legge n. 549/1995 e successive modificazioni. Si evidenzia che le spese sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università Telematiche possono essere detratte al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali. Nel modello Redditi PF 2020 le spese in commento devono essere indicate nei righi da RP8 a RP13 con il codice 13. Corsi universitari all’estero È consentito detrarre le spese per frequenza all’estero di corsi universitari ma, a tal fine, occorre fare riferimento al limite dell’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente. Ad esempio Per essere più chiari e a titolo esemplificativo, le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico - sociale”. Per quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano (circ. Agenzia delle Entrate 6 maggio 2016, n. 18/E). Dottorato di ricerca e master universitari di primo e secondo livello Sono detraibili anche le spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca presso le Università (cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzione 17 febbraio 2010, n. 11/E). Il dottorato di ricerca, infatti, rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento universitario per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione. I corsi possono essere tenuti presso università o istituti: - sia pubblici che privati; - sia italiani che stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, finanche l’iscrizione ad anni fuori corso. La detrazione spetta anche in relazione ai costi sostenuti per la frequentazione di master, a condizione che: - per durata e struttura dell’insegnamento, siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione; - siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati. Inoltre, possono essere detratte le spese relative a: - frequenza di Scuole di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali o paritarie (cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzione 4 marzo 2008, n. 77); - partecipazione a prove di preselezione necessarie per l’accesso a determinati corsi universitari, in particolare il contributo per l’iscrizione alla prova (cfr. Agenzia delle Entrate 11 marzo 2008, n. 87); - iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare 13 maggio 2011, n. 20/E). La detrazione, invece, non spetta: - per ogni altro onere sostenuto per il compimento degli studi, quale l’acquisto di testi scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, etc. (cfr. C.M. 19 maggio 2000 n. 101/E); - in relazione ai contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero (cfr. Agenzia delle Entrate circolare 1° luglio 2010, n. 39). Per quanto riguarda i master gestiti da università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per le tasse e i contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali (cfr. C.M. 19 maggio 2000 n. 101/E). La possibile spesa detraibile riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata per il periodo di imposta 2019 nella seguente tabella e contenuta nel D.M. 19 dicembre 2019: Spesa massima detraibile Nord Centro Sud Corsi di dottorato, di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello 3.700 euro 2.900 euro 1.800 euro