La nuova data ultima per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche sul sito dell’Agenzia delle Entrate dovrebbe slittare al 1° marzo 2021. E’ quanto si desume da un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 7 agosto 2020. Si tratta della logica conseguenza derivante dalla bocciatura, da parte dello stesso Garante, di una bozza di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate attuativo dell’art. 14 del D.L. n. 124 del 2019, avvenuta il 9 luglio 2020. Si ricorda che tale norma ha previsto che i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: a) dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria; b) dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. Inoltre, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Per rendere operativa tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate con le note del 30 ottobre e 12 dicembre 2019, 28 febbraio e 4 maggio 2020, al fine di recepire dal punto di vista tecnico e infrastrutturale le prescrizioni del citato articolo 14 D.L. n. 124/2019 e considerata la necessità di definire le misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati ha comunicato al Garante la necessità di disporre la proroga, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, del periodo transitorio prevedendo la possibilità di effettuare l’adesione al richiamato servizio di consultazione, da ultimo, fino al 30 settembre 2020, stante la necessità di avviare gli interventi tecnici per garantire il rispetto della disposizione normativa sopra richiamata. A seguito della bocciatura del suddetto schema di provvedimento, l’Agenzia delle Entrate, con note del 28 luglio e del 4 agosto 2020, ha rappresentato di voler trasmettere una nuova bozza di provvedimento attuativo dell’art. 14 sostituendo quello bocciato dal Garante on parere del 9 luglio 2020 manifestando altresì l’esigenza di prorogare, dapprima al 1° marzo 2021 e, quindi, sino alla data di definizione del richiamato provvedimento direttoriale, il predetto termine per l’adesione al servizio di consultazione. Sulla base di tutto ciò, il Garante, nel provvedimento in discussione, ha dato il via libera ad una nuova proroga per l’adesione al servizio di consultazione non ulteriore rispetto alla data del 1° marzo 2021.