Agenzia delle Entrate - Risposta n. 323 dell’8 settembre 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 323 dell’8 settembre 2020 riguardante gli strumenti finanziari derivati e le micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile. Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 112 del TUIR, alla formazione del reddito concorreranno i componenti positivi e negativi che dovessero risultare dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell'esercizio. Il successivo comma 3 stabilisce un tetto alla deducibilità dei componenti negativi. In sede di realizzo degli strumenti finanziari derivati, si determineranno componenti positivi o negativi che concorreranno alla formazione del reddito di periodo, ai sensi dell'articolo 83 del TUIR. Ciò premesso, si rappresenta che le previsioni di cui ai commi 2, e 3 e 3-bis dell'articolo 112 del Tuir operano in combinato dell'articolo 83 del TUIR e, di conseguenza, devono essere attivate tenuto conto della modalità di rappresentazione dei fenomeni aziendali adottata nel rispetto del principio di derivazione che ispira la determinazione del reddito d'impresa, ai fini IRES. Per le micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, la rilevazione contabile degli strumenti finanziari derivati è inibita in considerazione di quanto disposto dall'articolo 2435-ter comma 3, sulla base del quale la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura è contenuta nell'articolo 2426 comma 1 n. 11-bis) del codice civile. Il paragrafo 22 dell'OIC 31 dispone che in presenza di strumenti finanziari derivati, ove ne ricorrano le condizioni per l'iscrizione, la società rileva un fondo rischi ed oneri. Nella valutazione del fondo la società può fare riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto derivato contenute nell'OIC 32. Ne consegue che, per tali soggetti, l'assenza della rilevazione delle eventuali oscillazioni del valore del derivato detenuto con finalità diverse dalla copertura rende, nella sostanza, ininfluente l'applicazione delle previsioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 112 del Tuir, ferma restando l'inclusione, in linea di principio, del fenomeno nell'ambito di applicazione del menzionato articolo. Alla luce di ciò, ai fini IRES, quando non si è in presenza di alcun componente di reddito che risulta dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell'esercizio, il valore fiscale dello strumento in esame non subisce alcuna variazione. In relazione ai componenti negativi che alimentano l'eventuale fondo di cui al paragrafo 22 dell'OIC 31, si è in presenza di componenti di reddito la cui classificazione fiscale è riconducibile agli accantonamenti di cui al comma 4 dell'articolo 107 del Tuir. Tale ricostruzione interpretativa risulta coerente con le peculiari regole previste nel regime transitorio di cui al comma 5 dell'articolo 13-bis del DL n. 244 del 2016, recante "Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015" in relazione ai componenti reddituali derivanti dalla valutazione dei derivati non iscritti in bilancio. In particolare, è stato disposto che la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo.