Agenzia delle Entrate - Risposta n. 375 del 17 settembre 2020 Con la risposta n. 375 del 17 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate chiarisce l'applicabilità del regime di esenzione IVA, di cui all'articolo 10, comma 1, DPR n. 633 del 1972, ai servizi di back office bancario. Il riconoscimento del beneficio dell'esenzione dall'IVA di cui al richiamato articolo 10, comma 1, numeri 1) e 5), per le prestazioni di servizio di BPO implica la riconducibilità dei predetti servizi tra le operazioni di natura finanziaria e relative alle garanzie (esentate dall'imposta) secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata più volte sull'ambito applicativo dell'articolo 135, paragrafo 1, della Direttiva CE n. 112 del 2006, che disciplina l'esenzione dall'imposta per alcune tipologie di prestazioni di servizi, ivi inclusi i servizi di natura finanziaria e relativi alle garanzie. Il richiamato articolo 135, paragrafo 1, lettera d) prevede che gli Stati membri esentano dall'imposta: "c) la negoziazione e la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi; d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti". Le disposizioni esentative recate dal richiamato articolo 135, paragrafo 1, lettere c) e d) della Direttiva CEE n. 112 del 2006 trovano corrispondenza nell'ordinamento domestico nell'articolo 10, comma 1, n. 1) del DPR n. 633 del 1972, che stabilisce l'esenzione dall'IVA, tra l'altro, per "(...) l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; (...)". Nell'ambito delle anzidette esenzioni relative alle operazioni di pagamento deve essere inserita, costituendone una specificazione, la previsione esentativa disposta dal numero 5) del predetto articolo 10, che prevede l'esenzione dall'imposta per "le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito". In proposito, i giudici comunitari, con la pronuncia C-2/95 del 5 giugno 1997, hanno elaborato dei criteri cui far riferimento ai fini della qualificazione di una prestazione come "operazione relativa ai pagamenti" esente dall'imposta. L'orientamento giurisprudenziale comunitario, espresso con la pronuncia da ultimo richiamata, è stato adottato anche ai fini dell'applicabilità del regime di esenzione alle altre operazioni di natura finanziaria individuate nella richiamata norma esentativa (in tal senso pronunce causa C-42/18, causa C-5/17, causa C-607/14, C264/14). Nello specifico, la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con le sentenze pronunciate a proposito delle cause da ultimo citate, ha statuito i principi di seguito illustrati: - le operazioni esentate dall'imposta, ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera d) della direttiva n. 112 del 2006 (trasfuso nell'ordinamento domestico nell'articolo 10, comma 1, n. 1) del DPR n. 633 del 1972), sono definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non in funzione del prestatore o del destinatario del servizio. L'applicabilità dell'esenzione non è, quindi, subordinata alla condizione che le operazioni siano effettuate da un certo tipo di ente o di persona giuridica; - ai fini dell'applicabilità del beneficio dell'esenzione non assume rilievo la modalità di svolgimento del servizio di natura finanziaria, nell'accezione statuita dai giudici comunitari, potendosi prestare il medesimo servizio in forma elettronica o manuale; - per essere qualificate come operazioni di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva comunitaria, le prestazioni di servizi devono formare un insieme distinto, valutato in modo globale, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento e, quindi, che operino il trasferimento di fondi e implichino modifiche giuridiche ed economiche. Detto criterio consente di distinguere il servizio esente ai sensi della direttiva dalla fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica; - per distinguere i servizi esenti ai sensi della direttiva IVA dalla fornitura di mere prestazioni materiali, tecniche o amministrative, come il mettere a disposizione della banca il sistema informatico occorre esaminare, in particolare, il grado di responsabilità del prestatore di servizi e segnatamente se tale responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici o si estenda alle funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni. I predetti principi giurisprudenziali sono stati recepiti ed estesi dall'Amministrazione finanziaria anche ad altre fattispecie riconducibili all'ambito applicativo dell'articolo 10, comma 1, n. 1) del DPR n. 633 del 1972, ossia le operazioni relative a garanzie reali e personali. IL QUESITO La società istante, sulla base di un contratto di servizi, eroga sia servizi di supporto tecnico ed informativo diretti all'ammodernamento del sistema informatico di cui sono dotati gli istituti bancari aderenti ad un Gruppo, sia servizi di back office bancario, riconducibili questi ultimi nelle cinque macro categorie di servizi, come individuate negli allegati tecnici che corredano il contratto di servizio, di seguito elencate: a) gestione e lavorazione degli assegni; b) gestione dei bonifici; c) gestioni e cancellazioni delle garanzie ipotecarie; d) gestione delle disposizioni di pagamento delle deleghe fiscali e gestione dei rapporti con gli enti previdenziali; e) altri servizi di back office bancario (operazioni relative alla lavorazione assegni, alla lavorazione bonifici; alla lavorazione deleghe, alla lavorazione del portafoglio, utenze domiciliate). Il soggetto affidatario del servizio addebita e/o accredita direttamente le somme sui conti del titolare tramite scritture gestite mediante processi digitalizzati, modificando, quindi, la situazione giuridica ed economica del cliente finale della banca, senza che sia necessario alcun intervento da parte dell'istituto di credito. Quest'ultimo, infatti, si limita a gestire il processo di archiviazione della documentazione. LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE I servizi di back office bancario, ivi compresi quelli di gestione dei bonifici, oggetto di appalto, appaiono idonei a operare un trasferimento di fondi nonché a comportare le modifiche giuridiche ed economiche sulle situazioni patrimoniali del cliente della banca, effetti tipici delle operazioni di natura finanziaria. La società istante, oltre ad essere responsabile nei confronti del soggetto committente del mancato rispetto dei livelli di erogazione dei servizi di BPO disciplinati nel contratto di affidamento e relativi allegati, risponde per il danno emergente causato ai vari clienti del Gruppo in caso di tardiva e non corretta esecuzione dei servizi. Il livello di responsabilità che si configurerebbe in capo al soggetto affidatario del servizio in caso di azioni legali da parte dei clienti finali della banca sembra tale da lasciare indenne, nei limiti della copertura assicurativa individuate nelle polizze stipulate dall'istante, l'istituto di credito titolare del rapporto con il destinatario del servizio. Pertanto, il grado di responsabilità del prestatore del servizio non si limita agli aspetti tecnici, ma si estende alle funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni di natura finanziaria la cui erogazione è affidata allo stesso. Tanto premesso, l'Agenzia ritiene che i servizi di back office bancario, raggruppati nelle cinque categorie individuate nelle lettere da a) ad e), siano riconducibili tra le prestazioni di natura finanziaria e relative alle garanzie esenti dall'imposta, nell'accezione elaborata dai giudici comunitari. In particolare, i servizi di back office bancario di cui alle lettere da a) ad e), con esclusione della lettera d), sono riconducibili tra le operazioni esentate dall'IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n 1) del DPR n. 633 del 1972. I servizi di back office bancario individuati alla lettera d) sono, invece, ricomprese tra le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, esenti dall'IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 5) del DPR n. 633 del 1972.