DPCM 4 agosto 2020 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2020 recante le disposizioni applicative per la concessione del credito d'imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Requisiti Per essere ammessi al beneficio è necessario possedere i seguenti requisiti: - la sede legale nello spazio economico europeo; - la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici; - l'attribuzione del codice di classificazione ATECO «58 Attività Editoriali»: a) 58.13 (edizione di quotidiani); b) 58.14 (edizione di riviste e periodici); - l'iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), istituito presso l'Autorità per le garanzie nella comunicazione; - l'impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Modalità di presentazione della domanda Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it. Il termine per l'invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 20 ottobre ed il 20 novembre 2020. Successivamente, entro il 31 dicembre dell'anno 2020, il Dipartimento formerà l'elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo a ciascuno spettante. Qualora il totale dei contributi richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto. Il credito di imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari.