Tra le varie operazioni che il professionista incaricato del rilascio del visto di conformità, necessario per la cessione del credito o per lo sconto in fattura del superbonus del 110%, dovrà effettuare, vi è anche il controllo della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Trattandosi di un visto leggero, da rilasciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, D.Lgs. n. 241/1997, il professionista incaricato non dovrà effettuare controlli nel merito delle suddette asseverazioni e attestazioni, sul contenuto delle quali le responsabilità, anche di natura penale, restano unicamente a carico dei soggetti che le hanno predisposte e sottoscritte. Egli dovrà però sincerarsi del fatto che i professionisti incaricati abbiano rilasciato dette asseverazioni e attestazioni richieste dalla legge e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’art. 119, comma 14, del decreto Rilancio. Queste attività che il professionista incaricato del rilascio del visto di conformità dovrà svolgere, dovranno essere confortate da un apposito supporto documentale che andrà ovviamente richiesto ai soggetti che hanno rilasciato le suddette dichiarazioni. Può essere allora utile esaminare, nel dettaglio, quali attestazioni e asseverazioni potranno essere presenti a seconda della tipologia di interventi effettuati e quali controlli dovranno essere eseguiti su ciascuna di esse. Oltre alle disposizioni normative che regolamentano la disciplina del superbonus e del visto di conformità, il riferimento è anche ai contenuti del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847 nonché ai primi chiarimenti di prassi amministrativa sul tema (in particolare alla circolare dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E). Asseverazioni e attestazioni oggetto di controllo La tipologia e il numero di asseverazioni e attestazioni che potranno essere presenti al momento del rilascio del visto di conformità dipendono dalla tipologia degli interventi eseguiti che danno diritto al superbonus. Tali documenti dovranno essere presenti ai fini del visto di conformità, sia al termine dei lavori che danno diritto alla detrazione fiscale, sia ad ogni stato di avanzamento dei lavori (c.d. SAL). Sulla base di quanto espressamente previsto dal comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio, se gli interventi agevolati sono di efficientamento energetico - art. 119, comma 1, lettere a), b) e c), D.L. n. 34/2020 - l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato deve consentire di dimostrare sia che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti, sia la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati eseguiti. Nel caso invece di interventi antisismici (art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020), l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, devono attestare l'efficacia degli interventi stessi ai fini della riduzione del rischio sismico, nonchè la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Tali asseverazioni e attestazioni, per espressa previsione normativa, dovranno essere rilasciate da soggetti aventi determinati requisiti tecnici e professionali che il soggetto chiamato al rilascio del visto di conformità dovrà appositamente verificare. Per queste tipologie di asseverazioni è prevista anche la comunicazione o il deposito presso enti preposti (ENEA, sportello unico dell’edilizia competente per territorio), per cui il professionista incaricato del rilascio del visto di conformità dovrà verificare che sia stato eseguito anche tale adempimento. Infine, tenuto conto che le spese relative alle attestazioni e alle asseverazioni rilasciate dai tecnici e dai professionisti abilitati rientrano, sulla base di quanto espressamente previsto dall’art. 119, comma 15, D.L. n. 34/2020, tra quelle sulle quali si determina l’importo della detrazione spettante, il soggetto incaricato del rilascio del visto di conformità dovrà prendere visione anche delle fatture/parcelle relative a tali attività. Interventi di efficientamento energetico Per gli interventi di efficientamento energetico, i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti indicati nel comma 3-ter dell’art. 14, D.L. n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Per espressa previsione normativa, una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 3 agosto 2020. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il professionista dovrà fare riferimento ai c.d. “prezzari” espressamente individuati nel decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Quanto ai contenuti e alla forma in cui tali asseverazioni dovranno essere rilasciate, i professionisti abilitati dovranno invece fare riferimento a quanto indicato nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico firmato il 3 agosto 2020 (decreto Asseverazioni), non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale a seguito di alcuni rilievi mossi allo stesso dalla Corte di Conti. Tornando alle verifiche di natura formale che il soggetto incaricato di rilasciare il visto di conformità dovrà effettuare in relazione a una asseverazione rilasciata ai fini dell’art. 119, comma 13, lettera a) del decreto Rilancio, le stesse possono essere sintetizzate sulla base del seguente schema: Verifiche ai fini del rilascio del visto di conformità 1) Verifica della qualifica professionale del tecnico abilitato al rilascio dell’asseverazione Qualifica professionale e relativa iscrizione all’ordine/collegio di appartenenza 2) Verifica in ordine alla corrispondenza formale fra l’asseverazione rilasciata con il modello previsto nel decreto Asseverazioni e quanto indicato nella comunicazione dell’opzione prevista dal provvedimento direttoriale 8 agosto 2020, n. 283847/2020 In termini di spese complessive e di tipologia di interventi 3) Verifica che a garanzia dell’asseverazione rilasciata il tecnico abilitato risulti in possesso, a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui all’art. 119, comma 14, del decreto Rilancio, di specifica polizza assicurativa stipulata con apposita compagnia assicurativa Da acquisire una copia 4) Verifica che sia asseverata la sussistenza dei requisiti tecnici dei singoli interventi eseguiti nonché il rispetto delle normative vigenti in materia di efficienza energetica e sicurezza 5) Verifica che venga asseverata la circostanza che, per effetto degli interventi eseguiti, l’edificio consegue il miglioramento di due classi energetiche (o della più alta possibile) 6) Verifica in ordine all’asseverazione da parte del tecnico abilitato che i costi sostenuti per gli interventi effettuati sono congrui Sulla base di quelli previsti dal decreto Requisiti Ecobonus 7) Verifica in ordine alla produzione e trasmissione all’ENEA dell’asseverazione predisposta dal tecnico abilitato Interventi antisismici In presenza di interventi antisismici di cui al comma 4 dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, l’efficacia degli stessi in relazione alla riduzione del rischio sismico dell’edificio è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali. I professionisti in oggetto devono essere iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza e le asseverazioni devono essere rilasciate sulla base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58/2017 e successive modificazioni. I professionisti incaricati devono inoltre attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione deve essere depositata presso lo sportello unico edilizia territorialmente competente, di cui all’art. 5, D.P.R. n. 380/2001. Anche in questo caso ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020. Dal tenore letterale della disposizione contenuta nell’art. 119, comma 14, lettera b), D.L. n. 34/2020, si evince che le asseverazioni relative ai lavori di riqualificazione sismica degli edifici potrebbero essere più di una. Ciò potrebbe avvenire in tutte le ipotesi in cui le suddette fasi degli interventi eseguiti siano state assegnate a professionisti diversi. Anche in questa situazione, comunque le verifiche di natura formale che il soggetto incaricato di rilasciare il visto di conformità dovrà effettuare in relazione a ogni singola asseverazione rilasciata possono essere sintetizzate sulla base del seguente schema: Verifiche ai fini del rilascio del visto di conformità 1) Verifica della qualifica professionale del professionista incaricato al rilascio dell’asseverazione Qualifica professionale e relativa iscrizione all’ordine/collegio di appartenenza 2) Verifica in ordine alla corrispondenza formale fra l’asseverazione rilasciata e il modello contenuto nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 In termini di spese complessive e di tipologia di interventi 3) Verifica che a garanzia dell’asseverazione rilasciata il professionista incaricato risulti in possesso, a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui all’art. 119, comma 14, del decreto Rilancio, di specifica polizza assicurativa stipulata con apposita compagnia assicurativa Da acquisire una copia 4) Verifica che sia asseverata l’efficacia degli interventi eseguiti in relazione alla riduzione del rischio sismico dell’edificio 5) Verifica in ordine all’asseverazione da parte del professionista incaricato in relazione alla congruità dei costi sostenuti per gli interventi effettuati 6) Verifica in ordine al deposito dell’asseverazione presso lo sportello unico per l’edilizia competente Considerazioni conclusive I controlli formali che dovranno essere effettuati sulle asseverazioni e attestazioni rilasciate dai tecnici e dai professionisti abilitati è un’operazione che il soggetto incaricato di rilasciare il visto di conformità deve compiere con attenzione e scrupolo. Come abbiamo più volte ripetuto, il visto di conformità da rilasciare appartiene alla categoria dei visti leggeri per cui il professionista incaricato non dovrà cimentarsi in verifiche sul contenuto di asseverazioni e attestazioni. Del resto, non avrebbe nemmeno le competenze tecniche necessarie per comprendere se il contenuto di tali documenti è, o non è, veritiero. Ovviamente il controllo formale non può prescindere dalla verifica in ordine alla presenza all’interno delle asseverazioni delle dichiarazioni chiave attorno alle quali ruota tutta l’operazione relativa al superbonus. Allo stesso tempo il soggetto incaricato del rilascio del visto di conformità dovrà assicurarsi che il tecnico o il professionista incaricato del rilascio delle asseverazioni e attestazioni sia regolarmente iscritto ad un ordine o ad un collegio professionale ricompreso fra quelli che abilitano al rilascio delle stesse. Stesse cautele e attenzioni dovranno essere prestate in relazione alla verifica della presenza dell’apposita copertura assicurativa prevista per i soggetti che rilasciano tali dichiarazioni dall’art. 119, comma 14, D.L. n. 34/2020. Tale disposizione normativa, è bene ricordarlo, prevede infatti espressamente che ai fini del rilascio delle attestazioni e asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. In ultimo, non si può non ricordare che la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio del superbonus. Ciò ovviamente non può essere in alcun modo interpretato nel senso che in sede di rilascio del visto di conformità, debbano essere compiute verifiche in ordine alla veridicità delle attestazioni o delle asseverazioni rese. La verifica in ordine al contenuto minimo obbligatorio di tali dichiarazioni e dell’appartenenza del soggetto che le rilascia dovrebbero consentire di poter apporre, con sufficiente tranquillità, il visto di conformità necessario per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura del superbonus.