Agenzia delle Entrate - Risposta n. 506 del 30 ottobre 2020 Con la risposta n. 506 del 30 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di disciplina del monitoraggio fiscale. La legge 6 agosto 2013, n. 97 e il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 hanno apportato rilevanti modifiche al DL n. 167 del 1990, n. 167, recante la disciplina del cd. "monitoraggio fiscale". In particolare, le modifiche hanno rafforzato la tesi in base alla quale sono tenuti alla dichiarazione delle attività estere non soltanto i possessori "formali" delle stesse e i soggetti che ne hanno la disponibilità, ma anche coloro che possono esserne considerati i "titolari effettivi". Pertanto, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento. Il decreto antiriciclaggio definisce il titolare effettivo come la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita. In tale contesto, con riferimento all'individuazione dei criteri di determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche non si fa esplicito riferimento ai trust. Per i titolari effettivi diversi dalle persone fisiche, in generale si prevede che il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. In particolare, seppur con riferimento alle persone giuridiche private la norma individua come titolari effettivi cumulativamente: i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. In relazione agli obblighi della clientela, invece, con specifico riferimento ai trust si stabilisce che i fiduciari di trust espressi, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. Per quanto attiene alla definizione di "titolare effettivo" nell'ambito della disciplina sul monitoraggio fiscale, è utile ricordare che la disciplina del monitoraggio fiscale ha la finalità di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all'estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti. Quanto al titolare effettivo deve sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione e sono pertanto tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Tali conclusioni hanno trovato conferma proprio con l'introduzione della figura del "titolare effettivo", quale ulteriore soggetto obbligato al monitoraggio fiscale. Diversamente, è esclusa l'esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell'ipotesi in cui il soggetto possa esercitare - in relazione alle attività detenute all'estero - un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.