Agenzia delle Entrate - Risposta n. 509 del 2 novembre 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 509 del 2 novembre 2020 riguardante il credito d'imposta previsto dall'art. 28 del DL n. 34 del 2020. Il decreto Rilancio ha previsto che al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Ai sensi del successivo comma 5, come da ultimo modificato dal Decreto Agosto, il credito d'imposta in esame è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Le modifiche apportate al credito d'imposta dal decreto legge n. 104 del 2020 saranno efficaci solo a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di stato. In riferimento alle modalità di utilizzo del credito d'imposta previsto dal decreto rilancio il credito d'imposta è utilizzabile: - in compensazione; - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa, può essere ceduto: - al locatore o al concedente; - ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 250739/2020 del 1° luglio 2020, inoltre, sono state definite le modalità di comunicazione della cessione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del DL n. 34 del 2020. Con la circolare n. 14/E del 2020 è stato evidenziato che la ratio dell'articolo 28 è quella di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell'incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle piccole attività economiche. Inoltre, con riferimento all'immobile è stato specificato che: gli immobili oggetto di locazione (o almeno uno degli immobili in ipotesi di affitto d'azienda o contratto misto), indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività: - industriale; - commerciale; - artigianale; - agricola; - di interesse turistico.