Agenzia delle Entrate - Risposta n. 573 del 10 dicembre 2020 Con la risposta n. 573 del 10 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di imposta di trattamento Iva delle operazioni relative alla installazione di “camere bianche” (clean rooms). Ai fini IVA, occorre effettuare una valutazione dell’operazione circa la sua riconducibilità a una cessione di beni o a una prestazione di servizi. In linea con l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, l’Agenzia delle Entrate, in diversi documenti di prassi, ha precisato che la distinzione tra cessione con posa in opera e prestazione di servizi dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. In sostanza, quando lo scopo principale è rappresentato dalla cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile quale cessione con posa in opera. Nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare, occorre fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti. Nel caso di specie si tratta di una operazione che consiste nella realizzazione e installazione di camere bianche, ossia di ambienti caratterizzati da un elevato grado di purezza dell’aria e una bassa concentrazione di microparticelle di polvere in sospensione. L’impianto di cui trattasi è costituito da ventilatori a bassa velocità, che immettono nella stanza, attraverso il soffitto, un flusso di aria precedentemente filtrata attraverso appositi filtri posizionati all’esterno della stessa, e aspirata attraverso griglie poste sul pavimento. Si tratta di una prestazione di servizi relativa a beni immobili in quanto la fornitura della materia rappresenta un semplice mezzo per la produzione dell’opera. In merito alla definizione dei beni che, ai fini dell’applicazione delle regole sulla territorialità IVA, possano dirsi mobili o immobili, è stato precisato che quando i beni mobili siano fissati stabilmente, gli stessi sono da considerare agli effetti dell’IVA quali beni immobili. Si è in presenza di beni immobili quando non sia possibile separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di adattamento. Ne consegue che, agli effetti della determinazione del luogo di effettuazione dell’operazione, quando il bene mobile sia fissato stabilmente e non possa essere separato (a meno di alterarne la funzionalità o di antieconomici interventi di adattamento), non opererà il criterio base del committente, bensì la disposizione specifica prevista per i servizi relativi a beni immobili. Pertanto, quanto alla territorialità IVA dell’operazione, questa dipende dal luogo in cui è situato l’immobile, a nulla rilevando il luogo in cui il committente è stabilito. Per effetto dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del Decreto IVA, dunque, l’operazione rileverà in Italia se effettuata su un immobile ivi situato, mentre sarà fuori campo IVA se effettuata su un immobile situato in uno Stato UE o extra-UE. In base a tale presupposto, la mera operazione di installazione delle camere bianche resa alla Società da appositi artigiani (residenti nel territorio dello Stato, in UE o in territorio extra-UE) costituisce una prestazione di servizi con le seguenti conseguenze in merito alla territorialità IVA della stessa: - se il servizio de quo è reso da un artigiano stabilito nel territorio dello Stato su un immobile ivi situato, l’operazione è territorialmente rilevante in Italia in base alle regole ordinarie, mentre quando è reso su un immobile sitato all’estero è fuori campo IVA; - se la prestazione è invece resa da un artigiano, stabilito in uno Stato UE o extra UE, l’operazione è territorialmente rilevante in Italia quando è relativa a un immobile ivi situato. In questo caso l’IVA si applica in base al meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 2, del Decreto IVA che individua nella società il debitore dell’imposta, tenuto quindi all’adempimento dei relativi obblighi di versamento, dichiarazione e fatturazione (mediante “integrazione della fattura” o “autofattura”).