Agenzia delle Entrate - Risposta n. 574 del 10 dicembre 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 574 del 10 dicembre 2020 riguardante la cessione di ramo d'azienda. L'articolo 2555 del codice civile qualifica l'azienda come il complesso dei beni organizzato dell'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Con riferimento alla nozione di azienda, l’Amministrazione ha avuto modo di chiarire che la stessa deve essere intesa in senso ampio, comprensiva anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa. Va precisato, comunque, che la cessione deve riguardare l'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, intesa quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa. Anche la giurisprudenza di legittimità nell'evidenziare che l'azienda è un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, individua nell'organizzazione di tale complesso la sua connotazione essenziale. Nell'ambito della cessione d'azienda, la suprema Corte ha avuto modo di precisare che si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa, di per sé, idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di quella determinata attività. Ne deriva che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l'azienda, deve tuttavia potere essere rilevato che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario. Alla luce di ciò, è necessario identificare i fattori rivelatori dell'esistenza dell'azienda o del ramo d'azienda, che si possono individuare nella "organizzazione", nei "beni" e nel loro fine "per l'esercizio dell'impresa". Deve essere rintracciata una coesione unitaria dei suddetti elementi, funzionalmente legati da un rapporto di complementarietà strumentale, contraddistinti dall'essere destinati all'esercizio dell'impresa. Pertanto, non si possono fissare aprioristicamente, in via generale ed astratta, quali e quanti beni e rapporti siano necessari a costituire o, meglio, ad identificare, il nucleo indispensabile per determinare l'esistenza di un'azienda, poiché non assume esaustiva rilevanza il semplice complesso di "beni", in sé e per sé stesso considerato, ma anche i "legami" giuridici e di fatto tra gli stessi, nonché la destinazione funzionale del loro insieme. Al fine di individuare una cessione di azienda o di ramo di azienda, quanto ceduto deve essere di per sé un insieme organicamente finalizzato all'esercizio dell'attività d'impresa ed autonomamente idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario. Dal punto di vista del trattamento fiscale, l'operazione qualificabile come cessione di ramo di azienda e non come cessione di singoli beni è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA. All'operazione deve essere applicata l'Imposta di Registro in misura proporzionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.