L’art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) è intervenuto sulle norme in materia di assemblee di società ed enti al fine di agevolare lo svolgimento delle riunioni dei soci. In particolare, la disposizione, ora oggetto di proroga da parte del D.L. n. 105/2021, ha introdotto, tra le altre, la possibilità: - previo inserimento nell’avviso, di convocare le assemblee ordinarie e straordinarie, di prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza nonché l’intervento in riunione, anche in modo esclusivo, mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che il presidente il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo; - per le società a responsabilità limitata, di esprimere il voto mediante consultazione scritta o di esprimere il consenso per iscritto; - per le società con azioni quotate (e per le società i cui titoli sono ammessi alla contrattazione su un sistema multilaterale di negoziazione nonché per le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante) di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undecies del TUF. La travagliata cronistoria dell’art. 106 del Decreto Cura Italia Prima delle varie proroghe da cui è stato interessato, il comma 7 dell’art. 106 del decreto Cura Italia consentiva che le assemblee potessero svolgersi con sistemi telematici “entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da Covid-19”. In vista della scadenza del termine del 31 luglio 2020, l’art. 1, terzo comma, D.L. 30 n. 83/2020 ha stabilito che “i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1”, tra cui però non era incluso il citato art. 106 del D.L. n. 18/2020, sono prorogati al 15 ottobre 2020. Secondo parte della dottrina, la suddetta mancanza sarebbe stata supplita dall’art. 73 del medesimo D.L. n. 18/2020 secondo il quale anche le società (che non avessero regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza), potevano riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché fossero individuati sistemi tali da consentire di identificare con certezza i partecipanti e fosse fornita un’adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. Alla mancata proroga della disposizione di cui all’art. 106 del D.L. n. 18/2020 è stato, infine, posto rimedio, quattrodici giorni dopo la sua scadenza, dall’art. 71 del D.L. n. 104/2020 il quale ha previsto che “alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”. A ridosso della scadenza del termine del 15 ottobre 2020, il D.L. n. 125/2020 ha previsto nell’art. 1, comma 3, lettera a), che “all'articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»” e alla lettera b) che nell’allegato 1 del decreto-legge n. 83/2020 fosse inserito il punto 19-bis con l’indicazione appunto dell’art. 106 del decreto Cura Italia. Dopo gli interventi in commento, il comma 7 dell’art. 106 del decreto Cura Italia – giusta la modifica apportata dal decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183 (decreto Milleproroghe) – ha assunto il seguente tenore: “le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 luglio 2021”. Ora, vista l’imminente scadenza del termine di validità, l’art. 6 del D.L. n. 105/2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 tutti i termini contenuti nelle disposizioni legislative elencate nell’allegato A del medesimo decreto (tra cui appunto l’art. 106, comma 7, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020 “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti”). Pertanto, attualmente l’art. 106, comma 7, del decreto Cura Italia dovrebbe leggersi: “le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 dicembre 2021”. Assemblee in videoconferenza Secondo il Consiglio Notarile di Milano (Massina n. 187 dell’11 marzo 2020), la partecipazione alle assemblee esclusivamente in videoconferenza implica che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione debbano comunque trovarsi il segretario verbalizzante (o il notaio) e la persona (eventualmente più d’una) incaricata dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona, sempre che, come usualmente accade, tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio. A tal proposito, anche per non vanificare il divieto di assembramento previsto dalla normativa, le clausole statutarie che prevedono la presenza di presidente e segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) sono disapplicate. Infatti, la finalità della presenza nel medesimo luogo delle due suddette funzioni è quella di permettere la formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto appunto sia dal presidente sia dal segretario. Ora, quindi, il verbale assembleare può essere redatto successivamente, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma di atto pubblico.