La legge di conversione del decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021) - recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure - è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021, S.O. n. 26. Tra le tante disposizioni contenute nel provvedimento vi sono quelle che modificano l'art. 119 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2021) che riguardano il superbonus 110%, relativo alle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica e antisismici sugli edifici. Il provvedimento contiene inoltre disposizioni che riguardano le start up innovative o interessano più aspetti di un singolo ambito, come quello degli appalti o delle ZES oppure l’ambiente, tutte con rilevanti impatti sulle attività delle imprese. Sotto quest’ultimo profilo, appaiono interessanti le disposizioni in tema di VIA e VAS, PAUR e PUA, nonché quelle che riguardano la materia dei rifiuti, la maggior parte delle quali risultano tutte finalizzate ad abbreviare i termini dei procedimenti e alleggerire gli oneri procedurali. Semplificazione ed estensione del superbonus Uno dei maggiori temi d’interesse del decreto Semplificazioni, convertito in legge, è rappresentato dalle modifiche apportate alla disciplina del superbonus 110%. In particolare, l’art. 33 del D.L. n. 77/2021 semplifica la disciplina del superbonus prevedendo che attraverso la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) sia possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione: per gli immobili più datati, sarà sufficiente attestare che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967 e non sarà più necessario attestare lo stato legittimo dell’immobile. Il PNRR ha sottolineato l’esigenza di attuare interventi di semplificazione per rimuovere gli ostacoli burocratici all’utilizzo del superbonus, la cui attuazione ha incontrato molti ostacoli legati alla necessità di attestare la conformità edilizia particolarmente complessa per i vecchi edifici. Inoltre, sempre l’art. 33 amplia la platea degli interventi per i quali si può accedere al superbonus rendendo ammissibili gli interventi: - volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici; - realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 ad opera di Onlus, cioè Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, determinando il limite di spesa per le singole unità immobiliari e chiarendo che tali interventi possono fruire della detrazione a patto che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Cda non percepiscano alcun compenso o indennità di carica. Le categorie catastali interessate corrispondono a collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme (B1) nonché a case di cura e ospedali senza fine di lucro (B2) o con fine di lucro (D4). Viene, altresì, stabilito che gli interventi rientranti nella misura del superbonus, anche quando riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA. Start up e PMI innovative In fase di conversione in legge, in sede referente, è stata inserita nel decreto Semplificazioni una norma (art. 39-septies) che fa salva la validità degli atti costitutivi, statuti e successive modificazioni delle start up innovative (come definite dal D.L. n. 179/2012) costituite in forma di Srl, redatte secondo le disposizioni dettate dal decreto MiSE febbraio 2016, ritenuto illegittimo dal Consiglio di Stato, essendo privo di una adeguata copertura legislativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 29 marzo 2021, n. 2643). Si tratta di una “clausola di salvaguardia”, una vera e propria sanatoria per i casi in cui gli atti costitutivi, statuti e successive modificazioni delle start up innovative non siano stati redatti mediante atto pubblico ma con modalità alternative come, ad esempio, l’atto sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale. In tal modo, il legislatore d’urgenza ha voluto rimediare a una situazione normativa che prestava il fianco a possibili cause di nullità degli atti costitutivi delle start up costituite mediante atti digitali: il nuovo art. 39-bis prevede che tali atti resteranno validi ed efficaci qualora siano stati depositati presso l’ufficio del Registro delle imprese entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 77/2021 (con la conseguenza che le stesse società conserveranno l’iscrizione nel Registro delle imprese). Per le modifiche successive ai medesimi atti, in assenza di una disciplina sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, prevede il ricorso alla figura del notaio, in base alle norme del codice civile. Appalti Tante le norme del decreto Semplificazioni che riguardano gli appalti, numerose delle quali aggiunte in sede di conversione: si va dalle disposizioni relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC (art. 47) a quelle più specifiche sulla parità di genere negli organismi istituiti dal decreto (art. 47-bis), dalle disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari (art. 47-ter) a quelle in tema di tutela della concorrenza nei contratti pubblici PNRR e PNC (art. 47-quater) e ancora dalle semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC (art. 48) alla modifiche alla disciplina del subappalto (art. 49). Ulteriori disposizioni poi semplificano la fase dell’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC (art. 50), introducono modifiche al D.L. n. 76/2020 (art. 51) e proroghe riguardanti termini dettati dal D.L. 32/2019 in materia di contratti pubblici (art. 52). Si menzionano, infine, anche le norme di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici (art. 53). Zone Economiche Speciali Il decreto Semplificazioni dedica alle ZES (zone economiche speciali) l’art. 57 - modificato in sede referente per quanto riguarda le coperture finanziarie - che interviene su alcune procedure riguardanti il funzionamento, e la governance, con particolare riferimento a: - la composizione del Comitato di indirizzo, - la nomina dei Commissari straordinari per le ZES, cui viene conferita anche la funzione di stazione appaltante; - il supporto amministrativo alla loro attività anche attraverso l’Agenzia per la Coesione e l’introduzione dell’autorizzazione unica in ottica di semplificazione; - l’incremento del limite al credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES (esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti). Valutazione di impatto ambientale (VIA) Modificato nel corso dell’esame in sede referente, l’art. 21 del D.L. n. 77/21 reca due gruppi di modifiche al TU Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), riguardanti rispettivamente: - l’art. 23, al fine di modificare i termini per la verifica dell’istanza di VIA e per l’eventuale richiesta di documentazione integrativa, precisando che tali termini sono perentori; - l’art. 24, volto a dimezzare i termini della fase di consultazione del pubblico limitatamente ai soli procedimenti di VIA relativi ai progetti PNRR-PNIEC. In particolare, per quanto riguarda l’art. 23: - viene aumentato da 10 a 15 giorni il termine, decorrente dalla presentazione dell'istanza di VIA, entro il quale l'autorità competente deve provvedere alla verifica dell’istanza medesima. - viene introdotto un termine per l’invio al proponente, da parte dell’autorità competente, della richiesta di documentazione integrativa qualora la documentazione risulti incompleta (l’invio deve avvenire entro lo stesso termine previsto per la verifica dell’istanza, cioè 15 giorni dalla presentazione della stessa). Con riferimento all’art. 24 del TUA, invece, limitatamente ai procedimenti di VIA relativi ai progetti PNRR-PNIEC, viene previsto il dimezzamento: - del termine concesso al pubblico (“chiunque abbia interesse”) per presentare le proprie osservazioni all’autorità competente (tali osservazioni possono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico, anziché i 60 giorni previsti dal testo previgente); - del termine (da 20 a 10 giorni) entro il quale l’autorità competente - qualora all’esito della consultazione del pubblico o della presentazione delle controdeduzioni (da parte del proponente) alle osservazioni presentate si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita - può, per una sola volta, stabilire un nuovo termine per la trasmissione, in formato elettronico, delle modifiche e delle integrazioni agli elaborati progettuali o alla documentazione; - del termine per la consultazione relativa alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione (la presentazione delle osservazioni del pubblico e la trasmissione dei pareri delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati devono avvenire non entro 30 giorni (come previsto dal testo previgente) ma entro 15 giorni. Altra novità introdotta in sede referente riguarda il caso in cui si prevede che, su richiesta motivata del proponente l'autorità competente possa concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 60 giorni: la disposizione è stata integrata al fine di prevedere che questi 60 giorni siano elevabili a 120 nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente a causa della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. L’art. 25 del decreto Semplificazioni, modificato in sede referente, integra gli articoli 6 e 7-bis del TU Ambiente al fine di individuare l’autorità competente nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, nonché di prevedere il rilascio della VIA nell’ambito del procedimento autorizzatorio per i progetti che devono essere autorizzati dal MiTE. Ulteriori modifiche sono apportate dall’art, 26 del decreto Semplificazioni che modifica la disciplina (contenuta nell’art. 28 del TUA) relativa agli osservatori ambientali che il MiTE può istituire a supporto dell’attività di monitoraggio delle condizioni ambientali recate dal provvedimento di VIA. Valutazione ambientale strategica (VAS) L’art. 28 modifica in più punti la disciplina del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) contenuta negli articoli 11-18 del TUA, integrando in particolare modifiche alla fase della verifica di assoggettabilità, della redazione del rapporto ambientale, nonché alle fasi di consultazione e di monitoraggio. Provvedimento unico ambientale (PUA) Altre novità riguardano il rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA), nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale: l’art. 22 del decreto Semplificazioni modifica l’art. 27 del TUA, con la finalità principale di delimitare il contenuto del PUA alle sole autorizzazioni tra quelle elencate dal comma 2 del medesimo articolo e richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto e non a tutte le autorizzazioni (o atti di assenso comunque denominati) in materia ambientale: il testo previgente, infatti, stabiliva che, nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente potesse richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA fosse rilasciato nell'ambito di un PUA comprensivo di ogni autorizzazione ambientale richiesta dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Secondo la relazione illustrativa, restringendo le autorizzazioni alla lista recata dal comma 2 “viene agevolata la formulazione delle istanze che, sulla base dell’esperienza maturata, spesso sono redatte in modo inesatto e riportano autorizzazioni che non sono annoverabili tra quelle ambientali, con conseguente necessità dell’amministrazione di richieste di perfezionamenti dell’istanza medesima”. Altre modifiche interessano il termine per la pubblicazione dell’avviso al pubblico e la collocazione temporale della conferenza di servizi decisoria finalizzata all’emissione del PUA. Tra le altre modifiche si segnala l’elevazione da 5 a 10 giorni del termine - decorrente dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse - entro il quale l'autorità competente deve provvedere alla pubblicazione dell'avviso al pubblico con cui si apre la fase di consultazione: di conseguenza, la fase dell’indizione della conferenza di servizi decisoria viene spostata temporalmente in avanti, dopo che si è conclusa l’acquisizione delle osservazioni del pubblico. Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) Il PAUR è un provvedimento autorizzatorio unico avente ad oggetto tutti i titoli autorizzativi (non solo ambientali) necessari all’esercizio dell’opera e che viene avviato nel caso di progetti che devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale Disciplinato dall’art. 27-bis del TUA (D.Lgs. n. 152/2006), è stato introdotto per rispondere all’esigenza di massima semplificazione tramite l’accorpamento della fase decisionale all’interno di una unica conferenza di servizi. Il decreto Semplificazioni con l’art. 23, modificato in sede referente, inserisce nel TUA un nuovo art. 26-bis introducendo la disciplina della fase preliminare – mediante una conferenza dei servizi preliminare – al procedimento per il rilascio del PAUR, mentre con l’art. 24 reca una serie di modifiche alla disciplina del PAUR al fine principale di fornire precisazioni riguardo alle procedure da seguire in relazione al rilascio di titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche. Semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano L’art. 31-bis, introdotto nel decreto Semplificazioni in sede referente, contiene disposizioni finalizzate a riconoscere la qualifica di biocarburante avanzato ai sottoprodotti utilizzati come materie prime per l’alimentazione degli impianti di biogas utilizzati al fine di produrre biometano (attraverso la purificazione del biogas): i biocarburanti sono combustibili ottenuti da biomasse, inclusi rifiuti e sottoprodotti e possono avere anche forma gassosa, come ad esempio il biometano che viene impiegato per i trasporti. I biocarburanti sono definiti avanzati se prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell’Allegato 3 del decreto ministeriale 2 marzo 2018. Cessazione della qualifica di rifiuto L’art. 34 novella l’art. 184-ter del TUA in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) al fine di razionalizzare e semplificare l'iter procedurale, prevedendo che il rilascio dell’autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell’Ispra o dell’Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente. Il nuovo requisito si affianca a quelli da rispettare in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del successivo comma 2, per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni (di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del codice ambiente), per lo svolgimento di operazioni di recupero di cui all’articolo 184-ter, e cioè: - le condizioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 - criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori; In questo modo - afferma la Relazione illustrativa - la valutazione viene anticipata alla procedura all’esito della quale l’autorizzazione viene rilasciata da parte dell’autorità competente: di conseguenza, sono state anche inserite delle norme che – atteso tale preventivo coinvolgimento dell’Ispra o dell’Arpa territorialmente competente – pur mantenendo la possibilità di controllo a campione previsto al comma 3-ter, primo periodo, della norma, abrogano la successiva procedura di controllo che prevede il coinvolgimento del Ministero (si doveva concludere entro sessanta giorni dall'inizio della verifica) e, nel caso, l’adeguamento dell’autorizzazione rilasciata alle conclusioni ministeriali (abrogata la norma che prevedeva che l'ISPRA o l'ARPA delegata dovesse comunicare entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Promozione dell’economia circolare L’art. 35, modificato in sede referente, novella alcune disposizioni TUA in materia di gestione dei rifiuti nell’intento di promuovere l'economia circolare. Non vi sono solo modifiche di carattere formale e di adeguamento della terminologia utilizzata in alcune disposizioni. La norma infatti: - dispone l'esclusione delle ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime, all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente o costituiscano pericolo per la salute umana, a determinate condizioni, dall'ambito di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti; - detta specifiche diposizioni sul trattamento dei rifiuti da articoli pirotecnici; - semplifica degli aspetti in tema di gestione e tracciabilità dei rifiuti; - modifica la disciplina sulle funzioni di verifica e controllo sulla gestione dei rifiuti poste in capo al Ministero della transizione ecologica (MiTE); - modifica le norme inerenti alle comunicazioni alla Commissione europea; - reca disposizioni sull'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti; - detta disposizioni concernenti la sostituzione di combustibili tradizionali con CSS-combustibile (combustibile solido prodotto da rifiuti che non sia più qualificabile come rifiuto); - introduce una modifica all'art. 185 del TUA in materia di posidonia spiaggiata; - novella l'art. 190 del TUA, in materia di obbligo di tenuta di un registro cronologico di carico e scarico; - novella l’art. 230 del TUA, in materia di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia; - introduce semplificazioni procedurali applicabili alle operazioni di trattamento dei rifiuti con l’ausilio di impianti mobili (riduzione da 60 a 20 giorni del termine previsto dall’art. 208, comma 15, del TUA per l’invio della comunicazione necessaria per l’inizio dell’attività dell’impianto); - si demanda a un decreto MITE il compito di definire le condizioni per l'esercizio delle operazioni di “preparazione per il riutilizzo in forma semplificata” (le operazioni potranno essere avviate solo dopo che le province e le città metropolitane avranno verificato la sussistenza dei requisiti, stabiliti dal decreto ministeriale); - modifica l'Allegato IV alla Parte Seconda del TUA, recante le tipologie di progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano soggetti alla verifica di assoggettabilità, escludendo dalla verifica di assoggettabilità taluni progetti di competenza delle regioni o province autonome (quali gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, e gli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni); - novella l’art. 219-bis del TUA prevedendo che gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottino sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi (tali sistemi si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande); - sostituisce il comma 14 dell'art. 52 della legge Finanziaria 2002 al fine di innalzare dal 20 al 30% (sul totale) la quota che le amministrazioni statali, regionali, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, devono riservare all'acquisto di pneumatici ricostruiti ai fini del ricambio per le relative flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali; - sopprime - ovunque ricorrano - le parole “e assimilati” nella Parte Quarta, titolo I, dedicato alla gestione dei rifiuti, del TUA; - viene integralmente sostituito integralmente (con l'Allegato III) l'Allegato D della Parte quarta del TUA, recante l'elenco dei rifiuti (nuovo elenco europeo dei rifiuti e relativa classificazione). Le correzioni si sono rese necessarie, secondo la Relazione illustrativa, per rendere "coerente la gestione dei rifiuti con le corrette definizioni in relazione alla decisione 2014/955/UE, che altrimenti sarebbe difforme rispetto alle disposizioni UE").