A decorrere dal 1° gennaio 2021 si applica il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019. Il canone a sua volta si compone di due canoni: - il primo canone, di portata generale, colpisce l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. A nostro avviso, questo primo canone a sua volta è suddiviso in altri due canoni con presupposti propri: a) il canone per le occupazioni di aree pubbliche; b) il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari; - il secondo canone, di carattere settoriale, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle città metropolitane, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Si tratta del canone “mercati” La tariffa giornaliera del canone “mercati” Per quanto riguarda il canone “mercati”, nell’art. 1, comma 842, della legge n. 160/2019 è prevista la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare. La misura della tariffa è da intendersi a metro quadrato/giorno. I comuni sono suddivisi in 5 classi. La tariffa giornaliera varia in base alla classificazione anagrafica dei comuni: Comuni Tariffa standard oltre 500.000 abitanti 2 euro/mq oltre 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti 1,30 euro/mq oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti 1,20 euro/mq oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti 0,70 euro/mq fino a 10.000 abitanti 0,60 euro/mq La tariffa giornaliera in caso di frazionamento a ore I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata. In tal senso il comma 843. Tale ultima disposizione, che ha lo scopo di limitare la potestà regolamentare degli enti locali per evitare l’eccessiva polverizzazione delle tariffe, consente quindi agli stessi di frazionare la tariffa giornaliera in relazione alle ore effettive di occupazione ma solo fino al limite massimo di nove ore, superato il quale si applica la tariffa intera. Come calcolare la tariffa giornaliera in caso di frazionamento a ore Con la risoluzione 28 luglio 2021, n. 6/DF, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha fornito chiarimenti in merito ai criteri per l’applicazione della tariffa di base giornaliera in caso di frazionamento a ore. Ad avviso del Dipartimento, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa, occorre suddividere la stessa per 24 e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a 9 ore. Esempi 1) Tariffa giornaliera frazionata in 4 ore In caso di tariffa giornaliera di 2 euro con occupazione di 10 mq 2 x 10 = 20/24h = 0,83 (tariffa oraria) x 4 (ore) = 3,32 euro 2) Tariffa giornaliera frazionata in 9 ore In caso di tariffa giornaliera di 2 euro con occupazione di 10 mq 2 x 10 = 20/24h = 0,83 (tariffa oraria) x 9 (ore max) = 7,47 euro Tariffa giornaliera frazionata in 10 ore In caso di tariffa giornaliera di 2 euro con occupazione di 10 mq 2 x 10 = 20 euro (oltre le 9 ore è dovuta la tariffa giornaliera per intero). Sono previste agevolazioni In base al comma 843 della legge n. 160/2019, i comuni e le città metropolitane possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone.