Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è in vigore dal 25 agosto 2021 il D.L. n. 118/2021 recante, tra le altre, misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale. Il decreto, che si articola in 27 articoli, risponde alla necessità di prevedere misure di supporto alle imprese utili a superare gli effetti della pandemia; vengono introdotti, a tal fine, nuovi strumenti per prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi e per affrontare e risolvere quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale potenzialmente reversibili. Il decreto si rivela, pertanto, un tentativo per mettere a disposizione delle imprese, in particolare delle micro-imprese, strumenti capaci di scongiurare la degenerazione, verso un irreversibile dissesto, di una crisi che potenzialmente potrebbe essere solo “transitoria”. Prevedendo, inoltre, che la procedura di allerta, introdotta dall'art. 12 del CCII, venga prorogata di due anni, il decreto permette agli organi di controllo delle imprese in temporanea difficoltà (che avrebbero dovuto attivare gli organismi di composizione della crisi d'impresa dal 1° settembre 2021) di innescare percorsi alternativi di risanamento virtuosi. La composizione negoziata della crisi d’impresa L'art. 2 del decreto introduce, a partire dal 15 novembre 2021, un nuovo interessante strumento negoziale e stragiudiziale, meno oneroso, e in potenza più adeguato ad affrontare l’attuale contesto economico: la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Gli organi di controllo, in presenza di una situazione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario ancora reversibile, segnalano per iscritto all'imprenditore l'esistenza dei presupposti per ricorrere alla composizione negoziata; compito che rientra, tra l’altro, nella previsione dell'art. 2403 c.c.. Nel perdurare delle trattative di mediazione rimane, comunque, fermo il dovere di vigilanza ex art. 2403 tant’è, che la tempestiva segnalazione, viene valutata anche ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità di cui all'art. 2407. La composizione negoziata sostituisce, in buona sostanza, il precedente obbligo di segnalazione all’OCRI con un “invito”, rivolto all’imprenditore, ad attivarsi volontariamente e autonomamente (art. 2) considerando che la business idea potrebbe avere ancora buone probabilità di sopravvivere nell’arena competitiva. Nel corso delle trattative l’imprenditore (art. 9) mantiene l’ordinaria e straordinaria amministrazione; tuttavia, quando sussiste la possibilità di insolvenza, deve agire in modo tale da evitare pregiudizio proprio al recupero della “sostenibilità economico, finanziaria e patrimoniale” della sua stessa attività. Nel percorso di composizione negoziata non vi è alcun obbligo di ricorrere al tribunale perché le trattative avvengono, riservatamente e autonomamente, tra l'imprenditore e le parti interessate con l'ausilio dell'esperto, che ne facilita esclusivamente la mediazione verificando simultaneamente l'utilità delle trattative e l'assenza, anche potenziale, di pregiudizio per i creditori. L'imprenditore sarà solo affiancato e non sostituito, quindi, dall’esperto nell’intero percorso di negoziazione e ciò a riprova che l’esperto non ha alcun potere costrittivo, ma fiduciario e di accompagnamento alla trattativa. L'imprenditore ha l’onere di informare preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione come pure dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti con le prospettive di risanamento. L'intervento di segnalazione dell'esperto si concretizza solo qualora la scelta possa, a suo giudizio, ostacolare le prospettive di recupero della normale attività d’impresa. L'esperto, in questa fattispecie, può decidere di evidenziare le sue perplessità all'imprenditore e all'organo di controllo. Qualora, malgrado la sua segnalazione, l'atto venga portato comunque a compimento, l'imprenditore avrà l’obbligo di informare senza indugio l'esperto il quale, nei successivi 10 giorni, deve palesare, qualora ritenga che la scelta posta in essere dall’imprenditore possa pregiudicare gli interessi dei creditori, il proprio dissenso nel registro delle imprese. La piattaforma telematica nazionale: la presentazione dell’istanza L'istanza di accesso alla composizione negoziata viene effettuata dall’imprenditore attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio. Sulla piattaforma saranno disponibili: - una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese; - indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test di autodiagnosi teso alla verifica della ragionevole perseguibilità dell’attività imprenditoriale. L'inserimento di alcuni dati contabili dovrebbe, infatti, consentire, all’imprenditore, di autovalutare la sostenibilità del debito accumulato tramite la proiezione dei flussi finanziari assumendo, pertanto, diretta consapevolezza sullo “squilibrio” che attraversa temporaneamente l’impresa e, quindi, valutare le potenziali chance o meno di reversibilità della crisi. L'imprenditore, al momento della presentazione telematica dell’istanza, dovrà inserire nella piattaforma: - i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA riferite agli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni precedenti l’inoltro dell’istanza; - una relazione chiara e sintetica sull’effettiva attività esercitata con incluso dettagliato piano finanziario prospettico che analizzi i successivi sei mesi e, inoltre, indicazione delle iniziative strategiche che intende adottare; - l’elenco dei creditori, con specifica dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’eventuale presenza di diritti reali e personali di garanzia; - una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza; - il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell’art. 364, comma 1, D.Lgs. n. 14; - la situazione debitoria complessiva; - il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’art. 363, comma 1 del citato D.Lgs. oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva (DURC); - un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi, non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza. L'elenco e la nomina degli esperti per la composizione negoziata I professionisti che intendono popolare l’elenco degli esperti devono possedere gli stessi requisisti già individuati nell'art. 356 del CCII. L’iscrizione all’elenco è subordinata, inoltre, al possesso del percorso formativo che verrà dettagliato con successivo decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia. Il provvedimento prevede che la nomina dell’esperto avvenga attraverso una commissione, costituita presso la Camere di Commercio, che resta in carica per due anni, formata da: - un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l’istanza; - un membro designato dal presidente della camera di commercio presso cui è costituita la commissione; - un membro designato dal Prefetto. Il segretario generale della Camera di Commercio ricevuta l’istanza la inoltra, il giorno stesso, alla commissione unitamente a una nota sintetica che deve contenente il volume d’affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l’impresa istante. Entro cinque giorni lavorativi successivi, la commissione nomina l’esperto tra gli iscritti nell’elenco secondo criteri che assicurano rotazione e trasparenza e avendo cura che ciascun professionista non riceva più di due incarichi simultaneamente. Qualora la commissione non provveda nei termini, la nomina verrà effettuata dal presidente della Camera di commercio nei due giorni lavorativi successivi. L’esperto, verificata la propria indipendenza, il possesso delle adeguate competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell’incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunicherà l’accettazione inserendo precipua dichiarazione nella piattaforma telematica. In caso contrario ne darà comunicazione riservata allo stesso soggetto che lo ha nominato. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall'accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione. In base allo schema di decreto, il compenso per l’esperto, che varia da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 400.000 euro, è calcolato proporzionalmente all’attivo dell’impresa debitrice. Gli incentivi alla composizione negoziata L’attivazione del percorso per la composizione negoziata prevede un pacchetto di incentivi e agevolazioni che: - riducono alla misura legale gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore; - esentano l'imprenditore dai reati di cui agli articoli 216, comma 3, e 217 della legge fallimentare per i pagamenti e le operazioni compiute durante le trattative; - sospendono gli obblighi di ricapitalizzazione e le cause di scioglimento previste in caso di riduzione o perdita del capitale sociale; - esonerano da revocatoria gli atti compiuti in coerenza con le trattative e con le prospettive di risanamento; - prevedono sanzioni tributarie ridotte e la possibilità di rateizzare in 72 rate delle imposte dovute ma non versate; - assicurano la conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal tribunale anche in caso di accesso ad una delle procedure regolamentate dalla legge fallimentare; - consentono di definire un accordo (sottoscritto dallo stesso imprenditore, dai creditori e dall’esperto), che genererà i medesimi effetti del piano di risanamento, senza però la necessità dell’attestazione; - ammettono la possibilità stipulare accordi di ristrutturazione del debito ex articoli 182-bis, 182-septies, 182-novies della “rinnovata” legge fallimentare; proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 18) e di accedere comunque alle altre procedure concorsuali o alternative al fallimento. Qualora, inoltre, durante il percorso di composizione si palesi l'esigenza di proteggere il patrimonio da iniziative che possono incidere negativamente sulle trattative e mettere a rischio il recupero prospettico ordinario dell’attività, è previsto che l'imprenditore ottenga misure straordinarie di difesa patrimoniale. La composizione negoziata potrebbe agevolare le PMI nella risoluzione della crisi avendo, durante la fase di mediazione, anche il vantaggio della preclusione all’attivazione di possibili azioni esecutive e alla eventuale dichiarazione di fallimento per un periodo di 120 giorni prorogabile sino a 240 giorni.