Mise - Decreto 22 giugno 2021 Nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 giugno 2021, riguardante il computo dei ricavi dell'impresa sociale in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Le disposizioni del nuovo decreto si applicano a partire dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto definisce i criteri per il computo del rapporto del settanta per cento tra ricavi relativi all'attività d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai fini della qualificazione come principale dell'attività di interesse generale, svolta dall'impresa sociale. Il decreto non si applica alle cooperative sociali e ai loro consorzi. I criteri di computo Ai fini del computo della percentuale sono considerati al numeratore del rapporto, per ciascun anno di esercizio, esclusivamente i ricavi direttamente generati dal complesso delle attività d'impresa di interesse generale, come definite dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Ai fini del computo della percentuale non sono considerati ne' al numeratore ne' al denominatore del rapporto i ricavi relativi a: - proventi da rendite finanziarie o immobiliari; - plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale; - sopravvenienze attive; - contratti o convenzioni con società o enti controllati dall'impresa sociale o controllanti la medesima. Nell'ipotesi in cui i ricavi non risultino chiaramente attribuibili alle attività d'impresa di interesse generale ovvero alle attività da queste diverse, l'attribuzione degli importi è effettuata in base alla media annua del numero di lavoratori impiegati in ciascuna delle due categorie di attività, calcolati per teste. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale documenta il carattere principale dell'attività d'impresa di interesse generale nel bilancio sociale. Nel caso di mancato rispetto della percentuale minima del settanta per cento, l'impresa sociale effettua, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, da parte dell'organo competente, apposita segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.