Deduzione in 50 anni per gli ammortamenti dei maggiori valori attribuiti a marchi e avviamento. È quanto emerge dalla lettura dell’art. 160 del disegno di legge di Bilancio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2021, che senza dubbio rappresenta una “doccia gelata” per i contribuenti che si sono avvalsi della rivalutazione dei beni d’impresa prevista dall’art. 110 del D.L. n. 140/2020 (decreto Agosto). Il legislatore ha concesso ai soli soggetti (società di capitali ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato) che, nella redazione del bilancio non applicano i principi contabili internazionali, la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni che emergono dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione potrà essere affrancato, in tutto o in parte, con pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%. Sia ai soggetti OIC adopter che a quelli IFRS adoper è stata inoltre concessa la possibilità di riallineare i maggiori valori fiscali a quelli civili. Ora la legge di Bilancio 2022 prevede - mediante l’inserimento del nuovo comma 8-ter dell’art. 110, D.L. n. 104/2020 - che la deduzione ai fini delle imposte dirette e IRAP del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis del decreto Agosto alle attività immateriali, le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 TUIR sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, sia effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a 1/50 di tale importo. In altri termini, viene previsto che chi ha rivalutato o riallineato i valori di marchi o avviamento pagando l’imposta sostitutiva del 3% per poter effettuare la deduzione del maggior valore imputato agli stessi in 18 anni, ora, inaspettatamente, vede allungarsi l’intervallo temporale della deduzione a 50 anni, fino ad arrivare a conclusione nel 2070 (2020 - 2070). Quali operazioni sono interessate dall’allungamento del periodo di ammortamento? Le operazioni che dovrebbero essere colpite da tale allungamento sono quelle indicate nei commi 4, 8 e 8-bis del decreto Agosto e quindi: la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata dalle imprese OIC adopter; il riallineamento dei beni effettuati dai soggetti IFRS adopter; il riallineamento del valore di marchi e avviamento. Stante l’attuale fraseggio normativo, quindi, resterebbe fuori dal perimetro applicativo della previsione in commento il riallineamento ordinario realizzato dai soggetti OIC adopter. Quali sono i beni interessati? La norma prevede che la deduzione del maggior valore sia allungata fino al 2070 solo per i beni di cui all’art. 103 TUIR le cui quote di ammortamento sono ammesse in deduzione in misura non superiore a 1/18, ossia, solo marchi e avviamento. Resterebbero quindi fuori dall’ambito applicativo della norma i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i brevetti, il know how e i software. Al fine di evitare possibili scappatoie alla previsione, da realizzarsi mediante la dismissione dei beni rivalutati, viene disposto che anche nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, o ancora, di eliminazione dal complesso produttivo dei beni in questione, l’eventuale minusvalenza è ammessa in deduzione, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento da determinarsi con l’analogo frazionamento temporale sopradescritto. In deroga a quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, le modifiche decorrono dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono stati eseguiti (quindi già dal 2021). Affrancamento dell’affrancamento Chi ha intenzione di continuare a dedurre le quote di ammortamento del maggior valore imputato a marchi e avviamento in diciottesimi deve effettuare il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura stabilita dall’art. 176, comma 2-ter, del TUIR, al netto della sostitutiva del 3% già corrisposta: - per valori fino a 5 milioni di euro si deve pagare il 9%; - per valori compresi tra 5 e 10 milioni di euro si deve pagare l’11%; - per valori superiori a 10 milioni di euro si deve corrispondere il 13%. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relativo al 2021 (ossia 2022) e la seconda entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta successivo (2023). Revoca I contribuenti che, alla data di entrata in vigore della norma, hanno già provveduto al versamento delle sostitutive (3% e 10%) previste dal decreto Agosto, hanno la facoltà di revocare, anche in parte, la disciplina fiscale adottata, secondo le modalità che saranno adottati con provvedimento direttoriale. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione nel modello F24, delle imposte sostitutive versate. Tale scelta, peraltro, potrebbe comportare significative ripercussioni sui bilanci 2020, dovendo riportare la situazione ante rivalutazione/riallineamento, con significativi effetti anche per quel che attiene il patrimonio delle imprese.